Italian tax court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal after reaching a settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's explicit withdrawal. The Calortermo Consorzio had previously reached a settlement framework with the Revenue Agency to resolve all outstanding disputes, leading to a mutual agreement to abandon the litigation. Consequently, the court applied the statutory requirement for process extinction upon withdrawal and ordered full compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 44 DPR 546/1992; Art. 100 DPR 602/1973: When a taxpayer withdraws an appeal after a settlement framework has been established, the process is extinguished and costs are compensated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18419-2020, proposto da: CALORTERMO CONSORZIO, cf. 00420530099 , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via F ederico Confalonieri, n. 5 , presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi , dal quale, unitamente all’avv. Cesare Glendi, è rappresentatoe difeso – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 1240/01/2019della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 25.10.2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che A seguito di verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2011, l’Agenzia delle entrate notificò alCalortermo Consorzio Artigiano (poi solo Calortermo Accertamento – Contabilizzazione di costi ricavi e Iva -Estinzione RGN 20749/2016 Consigliere rel. Federici Consorzio), l’avviso d’accertamento con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò un maggior imponibile ai fini Ires ed Iva, con conseguente maggiore imposta, ed irrogòsanzioni. Con l’atto impositivo erano state contestate al Consorzio, esercente attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, maggiori operazioni imponibili, dovute al mancato riaddebito ai consorziati dei costi indicati nella propria situazione economica, con conseguente rilievo di procedure anomale di contabilizzazione di costi e di ricavi, nonché anomala contabilizzazione dell’Iva.
Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona nella sentenza n. 138/01/2018, con la quale furono parzialmente accolte le ragioni del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Liguria adita da entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, con sentenza n. 1240/01/2019 respinse i rispettivi appelli, confermando dunque le statuizioni di primo grado. Per la cassazione della sentenza il Calortermo Consorzio ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’ufficio con controricorso.
Nelle more il ricorrente ha manifestato la volontà di rinuncia al ricorso. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Preliminarmente va evidenziato che il Consorzio, essendo intervenuto un accordo-quadro di conciliazione con l’Agenzia delle entrate per la definizione ditutte le pendenze inter partes , ha manifestato la volontà di rinunciare al giudizio, cui è seguita l’accettazione dell’ufficio controricorrente. Le parti hanno espressamente dichiarato che le spese siano compensate interamente.
Ricorrono dunque i presupposti prescritti dall’art. 44 del d.P.R. 546 del 1992 per la declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Sp