Court allows appeal against TARSU notice, ruling that a distressed municipality cannot retroactively set tax rates for prior years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Rosetta Sarda's appeal against the Regional Tax Court's decision to annul a TARSU payment notice. The Regional Court had accepted the appeal by applying a municipal council resolution that ratified a tariff-setting deliberation made by the municipal executive committee. The Court ruled that while the law permits distressed municipalities to extend the deadline for setting new rates, this derogation only applies to future years and cannot be used to retroactively adjust taxes for the previous fiscal year.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 lett. g) l. 142/1990; Art. 69 comma 3 d.lgs. 507/1993: The derogation allowing distressed municipalities to set tax rates beyond the statutory deadline applies only to future years and cannot be used to retroactively adjust rates for the preceding fiscal year.
Parole chiave
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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 26456 / 20 1 7 propost i da: SARDA Rosetta (C.F.: SRDRTT58C71G580R ) , nata a Piazza Armerina il 31/03/1958 e residente in Enna, alla Via Pergusa n. 228, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Cantaro del Foro di Enna (C.F.: CNTGRL58B27C342L; PEC : gabriele.cantaro@awocatienna.legalmail.it ; fax: 0935501485 ) ed elettivamente domiciliato in Roma, alla V ia della Giulianan. 101 , presso lo studio dell' A vv . Felice Cantaro, come da procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Comune di Enna; -intimato – -avverso la sentenza n. 1265/7/2017 emessa d a l la C TR del la Sicilia in data 03/04/2017e non notif icata ;
Avviso pagamento Tarsu – Approvazione nuove tariffe con delibera della Giunta Municipale udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Sarda Rosetta impugnava un avviso di pagamento Tarsu per l’anno di imposta 2009 emesso dal Comune di Enna, eccependo la illegittimità della delibera della Giunta Municipale n. 126 del 25.5.2010 con la quale era stata determinata la relativa tariffa, per incompetenza funzionale del detto organo.
2. La CTP di Enna accoglieva il ricorso, previa disapplicazione della delibera della Giunta Municipale n. 126/2010, e, per l’effetto, annullava l’avviso di pagamento impugnato, affermando che, ai sensi dell’art. 32, lett. g), l. n. 142/1990, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi sia alla determinazione del tributo che all’adeguamento delle aliquote era il Consiglio Comunale.
3. Sull’impugnazione del Comune, la CTR Sicilia accoglieva il gravame, evidenziando che, sebbene competente ad adottare le tariffe in tema di Tarsu fosse il Consiglio Comunale, quest’ultimo aveva ratificato in un termine ragionevole (delibera n. 40 del 2011) la delibera n. 126 adottata dalla Giunta Comunale in data 25.5.2010 e che, rientrando senz’altro il Comune di Enna tra gli enti territoriali in dissesto, era possibile, in base all’art. 69, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, approvare le nuove aliquote Tarsu anche oltre il termine di legge.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sarda Rosetta sulla base di un unico articolato motivo. Il Comune di Enna non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 212/2000, 69, commi 1 e 3, d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 169, l. n. 296/2006 e 251, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto la tempestività temporale della determinazione tariffaria operata con delibera GC n. 126/2010 in quanto posta in essere da un ente dissestato.1.1.
Il motivo è fondato per quanto di ragione. In più occasioni questa Sezione ha avuto modo di ribadire (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28675 del 09/11/2018; Cass, Sez. 5, Sentenza n. 28050 del 31/10/2019; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15619 del 22/07/2020) che, in base all'art. 42, lett. f), d.lgs. 267/00 (TUEL), spetta al consiglio comunale (...) "f) l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi", dal che si evince, a contrario, che la fissazione delle aliquote tributarie spetta invece alla giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.
Tuttavia, in Sicilia (Regione in cui, tra l'altro, l'organo di competenza residuale non è la giunta ex art. 48 TUEL, bensì il sindaco ex art. 13 l.r. n. 7/1992) il TUEL non si applica, in quanto Regione a statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1, comma 2, TUEL). In Sicilia continua, pertanto, ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali n. 142/90, come recepita con legge regionale 48/1991 (art. 1, lett.a)). In base allo statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con r.d.lgs. n. 455/1946, conv. in l. Cost. 2/1948), tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.
Ciò precisato, va evidenziato che -pur nella vigenza della legge 142/90 cit. (art. 32, comma 2, lett. g)) - la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della giunta, e non del consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla 'disciplina generale delle tariffe' contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole 'istituzione e ordinamento' adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi cosìin un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (così, tra le altre, Cass. n. 18/1979, Cass. n. 360/2014, Cass. n. 8336/2015, Cass. n. 28675/2018 cit., Cass. n. 1977/2018, Cass. n. 14039/2019).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, non era necessario che il Consiglio Comunale intervenisse con una propria delibera per ratificare quella precedentemente adottata dalla Giunta Comunale per l’approvazione delle tariffe in tema di Tarsu. 1.1. Coglie nel segno, invece, la censura concernente la non retroattività della delibera di approvazione delle nuove tariffe anche se adottata da un ente territoriale in dissesto. L’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, dettato anche in tema di Tarsu, prevede che Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1. .
Tuttavia, l’art. 251, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che […] Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto. . La TARSU è un tributo erariale, istituito, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., dalla legge dello Stato (art. 58 del d.lgs. n. 507/93) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei Comuni.
La norma fondamentale dalla quale trae origine la TARSU è quindi rappresentata dal citato d.lgs. n. 507 del 15/11/1993. Con riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni, l'art. 52 della L. n. 446/97 prevede: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 10 gennaio dell'anno successivo". L'art. 54 della medesima legge, come integrato dall'art. 54 della L. n. 388/2000, prevede che: "Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"; L'art. 3, comma 1, della l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone che: "Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
L'art. 27, comma 8, della l. n. 448/2001 dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". L'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006 dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". In conformità al principio di legalità, il provvedimento amministrativo il quale incida negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, non può ordinariamente avere effetti retroattivi, salvo che in casi specifici. Con riferimento ai Comuni in stato di disseto finanziario, l'art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 507/93, dispone: "Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1".
È evidente che la deroga concerne solamente il termine; in pratica, la deroga in questione consente l'approvazione di tariffe TARSU oltre il termine del 31 ottobre (oggi da intendersi "mobile" in quanto coincidente con l'approvazione del bilancio di previsione ex l. n. 296/2006) da applicare l'anno successivo o, eventualmente nell'anno in corso, ma non certo per gli anni precedenti (in questi termini, in una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame, Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 23435 del 2019). Proprio in relazione al Comune di Enna le Sezioni Riunite, in sede consultiva, della Corte dei Conti, proprio su specifico quesito posto dal Comune di Enna (Ente dissestato fino al 31/12/2010), si sono così espresse: "[...] il Comune di Enna, ente dissestato, non può rideterminare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto dal primo comma dell'art. 69 del decreto legislativo n. 507/1993".
Il Comune di Enna, non poteva, dunque, rideterminare, nell'anno 2010 le tariffe Tarsu del 2009 e ciò a prescindere dalla ratifica del Consiglio Comunale della delibera di G.C. che aveva adottato le modifiche. Ne consegue altresì, come logico corollario, che il pagamento dell’imposta dovuta dovrà avvenire sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2009.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, la quale si atterrà al principio di diritto sopra affermato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grad