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Sentenza — n. 17750/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming tax refund for uncollected property sale proceeds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17750/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the taxpayers' appeal inadmissible, rejecting their request for a tax refund based on uncollected property sale proceeds. The taxpayers argued that the tax authority calculated tax on the full sale price despite partial non-payment, violating procedural preclusion rules. The court ruled that allowing such a refund would circumvent the legal requirement to contest tax assessments promptly, thereby upholding the finality of the unchallenged tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c. n. 4; Art. 360 c.p.c. n. 4: The court holds that recognizing a tax refund claim after the tax assessment has become unchallengeable due to lack of timely objection would constitute an evasion of procedural preclusion.

Parole chiave

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tax refund claim procedural preclusion unchallengeable debt property sale proceeds tax assessment finality partial payment Cassazione Roma rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c. n. 4
(patto leonino), violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
5 comma 3, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado, l’Agenzia delle Entrate avrebbe accertato l’inesistenza della plusvalenza sulla quale sarebbe stata calcolata la ripresa impositiva.
Art. 2265 c.c.
1325 c.c., violazione dell’art. 2265 c.c., dell’art.
Art. 1988 c.c.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. disciplinante la ricognizione del debito, in relazione all’art.
Art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
4, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
in relazione a violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c.
art. 378 c.p
I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.
art. 2909 c.c
446/18 in relazione alla violazione dell’art. 2909 c.c., art.
art. 1418 c.c
4 c.p.c., nullità ex art. 1418 c.c.
art. 1325 c.c
in relazione all’art. 1325 c.c., violazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. T, Sentenza n. 17718 del 02/09/2004
Cass., Sez. T, Sentenza n. 28784 del 04/12/2008
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Sentenza — n. 27710/2022 — snciv
Cassation court rules tax refund execution must fully honor judicial debt without administrative deductions.
Ordinanza Interlocutoria — n. 8258/2022 — snciv
Italian Court dismisses tax agency appeal, remanding case to resolve budget limit conflicts. The court found the lower court's refusal to apply a 50% reimbursement cap correct. The decision prioritizes judicial independence over administrative budget constraints. The case involves a taxpayer seeking full tax refunds against a government cap. The court ruled that administrative budget limits cannot override established legal rights. The case highlights the tension between fiscal policy and judicial enforcement. The outcome requires a new hearing to address the specific budgetary issue. The court emphasized the need for consistent interpretation of tax laws. The decision ensures taxpayers' rights are not arbitrarily restricted by budget. The remand allows for a proper examination of the financial constraints.
Sentenza — n. 16830/2022 — snciv
Cassation court quashes regional tribunal ruling on tax refund execution limits under Art. 16-octies DL 91/2017.
Ordinanza — n. 21460/2022 — snciv
Cassation Court dismisses taxpayer appeal regarding tax assessment notification timing and successor liability. The court rejects the claim that the 60-day deadline was violated.
Ordinanza — n. 30358/2022 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal, ruling lower court wrongly applied 50% cap on IREPEF refunds.

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Testo completo

ente SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 5140 / 20 2 2 R.G. propost o da Giovanni Ravelli (C.F.: RVLGNN76D24L736D) e Lino Di Benedetto (C.F.: DBNLNI60M19B057Q ) , rappresentat i e difes i , in virtù di procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente Avv. Giovanni de Notariis, dall’Avv. Vincenzo Notarangelo, con domicilio digitale indicato nella stessa memoria; –ricorrente – contro Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 878/2021 della Co mmissione Tributaria Regionale delVeneto, depositata in data 9 / 7 /20 21 ; udita la relazione dellacausa svolta dal dott.

Angelo Napolitano nella pubblica udienza del21 maggio 202 4 ; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Rosa Maria Dell’Erba, che ha chiestoil rigetto del ricors o ; udito l’Avvocato Vincenzo Notarangelo per i contribuent i e l’Avvocato dello StatoAlfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate; Fatto Con domanda inviata all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione (all’epoca, Equitalia Nord S.p.A.) il 10/2/2016, i ricorrenti chiesero la sospensione della riscossione delle somme e la restituzione di quanto pagato in eccedenza a titolo di Irpef per una plusvalenza realizzata con la venditaeffettuata in data 28/2/2008 in favore di Salvatore Di Francesco di un compendio aziendale adibito a bar-ristorante sito in Mestre per il prezzo di euro 135.000 , di cui circa la metà con pagamento rateizzato.

Il prezzo pattuito non fu integralmente corrisposto: furono versati acconti per euro 52.500 ed il compratore rimase inadempiente per la somma di euro 82.500. Tale inadempimento provocò un ulteriore danno al Ravelli e al Di Benedetto (d’ora in poi, anche “i contribuenti”) perché l’Agenzia delle Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Entrate calcolò l’imposta sul reddito, a titolo di plusvalenza patrimoniale, sull’intero prezzo di vendita pattuito, nonostante che esso fosse stato solo in parte riscosso. Dopo aver ricevuto la notifica della cartella di pagamento, i contribuenti non la impugnarono, ma concordarono con gli uffici fiscali una rateizzazione del debito d’imposta, confidando che il compratore avrebbe pagato l’intero prezzo della vendita.

In seguito, non avendo più avuto possibilità di ottenere il pagamento dell’intero prezzo da parte del compratore, i contribuenti si rivolsero all’Agenzia delle Entrate e all’agente della riscossione per ottenere la sospensione della riscossione ed il rimborso dell’eccedenza versata rispetto all’imposta sulla parte di prezzo effettivamente incassata. Deducono i contribuenti che sia l’Agenzia delle Entrate che l’agente della riscossione non opposero l’inammissibilità dell’istanza di rimborso, ma chiesero a loro una serie di documenti, lasciando intendere che, depositati questi, si sarebbe potuto procedere al rimborso.

Non avendo avuto esito le successive interlocuzioni tra i contribuenti e gli uffici fiscali e della riscossione, i primiproposero ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso e la C.T.P. di Venezia lo dichiarò inammissibile. La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza diappello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. Il sostituto Procuratore Generale, dott.

Rosa Maria Dell’Erba, ha depositato una requisitoria scritta. I contribuenti hanno depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Diritto Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Vizio del procedimento per violazione del giudicato formatosi, per quanto di ragione, con la sentenza di primo grado n. 446/18 in relazione alla violazione dell’art. 2909 c.c., art. 132 n. 4 c.p.c., nullità ex art. 1418 c.c. in relazione all’art. 1325 c.c., violazione dell’art. 2265 c.c., dell’art. 75 comma 2 del d.P.R. n. 917 del 1986e del d.P.R. n. 147 del 2014, in specie art. 5 comma 3, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che, come risulterebbe dalla sentenza di primo grado, l’Agenzia delle Entrate avrebbe accertato l’inesistenza della plusvalenza sulla quale sarebbe stata calcolata la ripresa impositiva.

Inoltre, ai venditori (cioè ai contribuenti medesimi) l’Agenzia avrebbe fatto sottoscrivere un “patto leonino” di accollo dell’anticipazione del pagamento Irpef sul saldo del prezzo della vendita dell’azienda, mai corrisposto dall’acquirente. 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso non si confronta punto con la sentenza impugnata della C.T.R., ma si limita ad estrapolare un passo della sentenza di primo grado nel quale si fa riferimento alla inadempienza dell’acquirente con riferimento all’obbligo di integrale pagamento del prezzo.

In realtà, la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base del rilievo che i contribuenti non potevano esercitare l’azione di rimborso dopo aver versato l’imposta nella misura ad essi richiesta sulla base di cartelle di pagamento non impugnate: decorso il termine per l’impugnazione delle cartelle di pagamento, la pretesa fiscale diviene definitiva, con la conseguenza che il pagamento del debito d’imposta in esse portato non può essere fatto oggetto di una richiesta e di una successiva domanda giudiziale di rimborso.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo per violazione dell’art. 86 Tuir, art. 1427 c.c. in relazione a violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. e 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgono che la C.T.R. avrebbe omesso di considerare che il pagamento dell’imposta sulla plusvalenza non Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. realizzata a causa dell’inadempimento dell’acquirente sarebbe stato il frutto di un comportamento sostanzialmente scorretto degli uffici pubblici che avrebbero preteso l’incasso rateizzato del debito d’imposta portato dalle cartelle, “sotto la comminatoria” di esecuzione forzata. 2.1.

Il motivo è inammissibile. Esso devolve al giudice di legittimità non un vizio della sentenza, ma (inammissibilmente) la cognizione della legittimità del comportamento dell’amministrazione in sede di riscossione di un debito d’imposta, peraltro dovuto perché portato da cartelle di pagamento non impugnate. Il comportamento dell’amministrazione, peraltro, è stato giudicato implicitamente irrilevante dalla C.T.R. al fine di dichiarare l’inammissibilità dell’azione di rimborso esercitata in primo grado: il giudice di appello ha correttamente affermato che la mancata tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento comportava l’inammissibilità della domanda (e prima ancora della richiesta) di rimborso, visto che riconoscere l’ammissibilità della domanda di rimborso avrebbe determinato l’aggiramento della preclusione processuale che si verifica nel caso in cui l’atto impoesattivo non venga tempestivamente contestato (cfr. già Cass.,Sez.

T, Sentenza n. 17718 del 02/09/2004, Rv. 576649 – 01 , cui adde , pienamente conforme, Cass., Sez. T , Sentenza n. 28784 del 04/12/2008 , Rv. 605979 -01).

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, error in procedendo, per nullità dell’accordo di rateizzazione, dovuto a mancanza ed illiceità della causa, in relazione a violazione dell’art.2265 c.c. (patto leonino), violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c.”, i contribuenti insistono ancora nell’affermazione secondo la quale il pagamento delle somme portate dalle cartelle di pagamento non fu spontaneo, ma fu il prodotto di un “raggiro” posto in essere dagli uffici finanziari.Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. disciplinante la ricognizione del debito, in relazione all’art. 132, n. 4 c.p.c. e 360, comma 1 n. 4 c.p.c.”, i contribuenti, oltre a reiterare le doglianze già espresse nei precedenti motivi di ricorso, fanno riferimento a d un passo (quello che qualifica atti di ricognizione del debito il pagamento rateale delle somme portate nelle cartelle di pagamento) che in realtà non si rinviene nella sentenza impugnata, che invece si limita, correttamente, a statuire (rigettando l’appello) l’inammissibilità di una domanda di rimborso proposta una volta che le cartelle di pagamento portanti le somme pretese dall’erario a titolo di debito d’imposta siano divenute inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione.

5. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che in quanto connessi possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono inammissibili per gli stessi motivi esposti nell’esame del primo e del secondo motivo.

6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrate, visto che Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensiva. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Giovanni Ravelli e Lino Di Benedetto al pagamento, in solido, delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate , che si liquidano in euro tremila per compensi , oltre alle spese prenotate a debito.Ric. n. 5140/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor