Court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified procedure within the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff argued for a hearing under civil procedure rules, but the court found no valid request for the simplified process was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If the parties fail to request the simplified procedure within the prescribed term, the proceedings extinguish automatically, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10859/2018R.G. proposto da: SECCHI MARIANO, rappresentato e difeso dagli Avv. Pezzato Federica e Vannicelli Francesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo studio di quest’ultimo; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. di secondo grado di Trento n. 99 / 02/ 2017, pron unciata con riferimento agli atti impositivi n n. T2A01PT01623 -T2A01PT02263, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO