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Decreto — n. 17711/2024 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax dispute extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 17711/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified procedure within the statutory deadline of December 31, 2020. The plaintiff argued for a hearing under civil procedure rules, but the court found no valid request for the simplified process was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If the parties fail to request the simplified procedure within the prescribed term, the proceedings extinguish automatically, and the costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified procedure deadline civil procedure rules costs of extinguished process Italian tax law contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T2A01PT01623 -T2A01PT02263, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10859/2018R.G. proposto da: SECCHI MARIANO, rappresentato e difeso dagli Avv. Pezzato Federica e Vannicelli Francesco, elettivamente domiciliata in Roma, via Varrone n. 9, presso lo studio di quest’ultimo; contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; avverso la SENTENZA della COMM. TRIB. di secondo grado di Trento n. 99 / 02/ 2017, pron unciata con riferimento agli atti impositivi n n. T2A01PT01623 -T2A01PT02263, Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l’eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO