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Ordinanza — n. 17671/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by parties' settlement agreement regarding tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17671/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the parties reached a settlement agreement covering the entire tax dispute. The Foundation Ferrario had previously withdrawn its appeal, which the Municipality of Vanzago accepted, ending all litigation on the matter. Consequently, the court dismissed the procedural request and ordered the compensation of litigation costs as agreed by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. 546/92; Art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ.: A cassation appeal is extinguished when the parties reach a settlement agreement covering the subject matter, thereby ceasing the dispute.

Parole chiave

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cessazione materia contendere concordato estinzione giudizio accettazione rinuncia atti compensazione spese lite concordato transazione convenzione intercomunale risoluzione delle controversie concordato stragiudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 48 d.lgs. 546/92
Art. 360, co. 1 nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L.
articolo 48 d.lgs. 546/92
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1588/2020 R.G. proposto da : FONDAZIONE FERRARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO DE RUGGIERO 5, presso lo studio dell’avvocato MARIANO ROSAMARIA (MRNRMR64M59H501I) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PAOLO GERARDO (FRNPGR65H26I438I) -ricorrente- contro COMUNE DI VANZAGO SETTORE FINANZIARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE MARTINI 125, presso lo studio dell’avvocato IASEVOLI ESPEDITO (SVLSDT72M03G812A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2420/2019 depositata il05/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Rilevato che: § 1. La Fondazione Ferrario ha proposto cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo – nei limiti di quanto già stabilito dai primi giudici - l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Vanzago (MI) in recupero di Ici 2010, con sanzioni, su taluni terreni ritenuti edificabili.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - infondati erano i motivi di appello dedotti dalla Fondazione per far valere vizi formali dell'avviso, nonché l'asserita decadenza dell'Ufficio; - gravava sulla Fondazione l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici in presenza dei requisiti di edificabilità dei terreni; - l'avviso era adeguatamente motivato in ordine sia alla identificazione dei terreni tassati sia ai criteri di determinazione del loro valore venale secondo la destinazione del PRG 2009; - in assenza di incertezza normativa, sussistevano altresì i presupposti sanzionatori.

Ha resistito con controricorso il Comune di Vanzago. § 2. Con i cinque motivi di ricorso la Fondazione ha dedotto, ex art.360, co. 1^ nn.3 e 5, cod.proc.civ.: - la natura non edificabile delle aree; - la carente motivazione dell'avviso di accertamento; - la violazione da parte del Comune del regime di esternalizzazione del servizio di riscossione dei tributi; - l'erronea esclusione della decadenza nell'accertamento; - l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni. § 3.Con nota 5 luglio 2021 la Fondazione Ferrario ha depositato “ atto di rinuncia agli atti del ricorrente con accettazione del resistente”, riferendo che tra le parti era intervenuta conciliazione relativamente all'intero contenzioso Ici sulle aree in questione per le annualità dal 2009 al 2018, come da allegato verbale 30 giugno 2021 di conciliazione giudiziale ex articolo 48 d.lgs. 546/92.

In conseguenza di ciò, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente ricorso, e tale dichiarazione di rinuncia è stata contestualmente accettata dal Comune di Vanzago tramite sottoscrizione dei difensori. In ragione di quanto, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere; le spese di lite vengono compensate come da concorde istanza delle parti. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per intervenuta cessazione della materia del contendere; - compensa le spese di lite. Così deciso nella camer