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Ordinanza — n. 17659/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn; court declares process extinct with offset of litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17659/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinct after the appellant, Telecom Spa, formally withdrew the lawsuit on May 17, 2024. The respondent, Comune di Ostuni, accepted this withdrawal with a mutual agreement to offset litigation costs. Consequently, the court ruled that no further uniform contribution was due to the appellant, effectively dismissing the case without a substantive ruling on the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002; Art. 13 comma 1 D.P.R. n. 115/2002: When a party withdraws a cassation appeal, the process is declared extinct and the uniform contribution is not payable if the opposing party accepts the withdrawal with cost offset.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of process offset of litigation costs uniform contribution waiver cassation procedure tassa sui rifiuti ricupero d'imposta tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito abdicativo del giudizio depone per la insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 D.P.R.
L. n. 228 del 2012
115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36877/2018 R.G. proposto da : TELCOM SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato MORRONE CORRADO (MRRCRD67B14D086L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMBRA VITO (DMBVTI67L12F839M) -ricorrente- contro COMUNE DI OSTUNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4 (TEL 06.3724212), presso lo studio dell’avvocato GIUA LORENZO (GIULNZ67C11D969S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TANZARELLA ALFREDO (TNZLRD68D28G187Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

LECCE n. 1615/2018depositata il 17/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere GIACOMO MARIA STALLA. Rilevato che: § 1. Telcom spa ha proposto undici motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittima l’ingiunzione di pagamento (n.028537) notificatale l’11.9.2013 dal Comune di Ostuni in recupero di Tarsu dal 2006 al 2008. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l’ingiunzione opposta faceva seguito, per le stesse annualità di imposta, ad un avviso di accertamento (n.2572/2008) e ad un consequenziale avviso di pagamento (n.7873/2013) impugnati da Telcom con ricorsi rigettati; - sempre con riferimento alla Tarsu, seppure con riguardo ad altre annualità, erano intervenute varie sentenze della stessa Commissione Tributaria Regionale, in giudicato, che avevano accolto le tesi del Comune di Ostuni; - la riscossione mediante ingiunzione era legittima perché basata sull’art. 72 d.lvo 507/93, nè l’ingiunzione era stata opposta per vizi suoi propri.

Ha resistito con controricorso il Comune di Ostuni. § 2.In data 17 maggio 2024 il difensore della ricorrente Telcom, munito di procura speciale notarile, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con conseguente istanza di estinzione del processo. Il controricorrente Comune di Ostuni, con dichiarazione 29 maggio 2024, ha accettato la rinuncia al ricorso così formulata, a spese compensate. In ragione di ciò, il processo va dichiarato estinto con compensazione delle spese di lite, come da istanza delle parti. L’esito abdicativo del giudizio depone per la insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte - dichiara estinto il processo, spese compensate; Così deciso nella camera di consi