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Ordinanza — n. 17655/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by voluntary simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17655/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by the taxpayer's voluntary adoption of a simplified settlement procedure. Although the taxpayer formally requested the cessation of the controversy rather than explicitly renouncing the claim, the Court ruled this equivalent to a waiver of the right to appeal. Consequently, the procedural prerequisites for the cassation action were no longer met due to the supervening extinction of the matter.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A taxpayer's request to declare the cessation of the controversy following the adoption of a simplified settlement procedure constitutes an unequivocal manifestation of the will to fulfill the commitment to renounce, thereby extinguishing the matter and depriving the appeal of interest.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of controversy tax debt extinction waiver of appeal procedural inadmissibility simplified tax procedure supervening extinction deduzione dal reddito computabile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193/2016
Successivamente la contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017, chiedendo dichiararsi la cessazione delle materia del contendere.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 03/10/2018, n. 24083
Cass. 07/06/2018, n. 14782
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25975/2016 R.G. proposto da: PETRINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio degli avvocati ANNA STEFANINI (STFNNA67D55L682H), LUCA STEVANATO (STVLCU74R11H501X) e SALVATORE TAVERNA (TVRSVT53M11H175W), che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2046/2016 depositata il 12/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto avviso di accertamento del maggior reddito con metodo sintetico per l’anno 2007, Patrizia Petrini ha proposto ricorso in cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, cui ha resistito l’Agenzia a mezzo di controricorso.

2. Successivamente la contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017, chiedendo dichiararsi la cessazione delle materia del contendere.

3. La difesa erariale con apposita memoria ha comunicato che l’Amministrazione ha fatto conoscere che nulla osta all’accoglimento della istanza, con compensazione delle spese di lite. Ritenuto che:

4. La ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, il provvedimento di accoglimento e la ricevuta di versamento. Sebbene dalla documentazione non risulti l’esatta coincidenza fra l’avviso impugnato e le cartelle oggetto di definizione agevolata, l’inequivoca istanza a firma della difesa erariale, in cui si dà atto dell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, rappresenta elemento idoneo a confermare tale corrispondenza, attestandosi in essa che nulla osta alla definizione della controversia.

5. La contribuente – destinataria dell’avviso impugnato - presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, e chiedendo espressamente di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che “l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo con conseguente difetto di interesse al ricorso” (Cass. 03/10/2018, n. 24083).

6. Le spese vanno compensate, in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica.

7. Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del