Cassation court dismisses appeal against tax court ruling declaring tax litigation extinguished by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal filed by Tipografia A. Teti SRL against the tax court's decision. The lower court declared the tax litigation extinguished because the tax authority had formally notified the extinction of the proceedings, satisfying statutory requirements for case closure. The court upheld this procedural outcome, ruling that the tax authority's action legally terminated the dispute without further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the tax authority notifies the extinction of proceedings pursuant to the 2022 law, the litigation is legally terminated and the appeal against such extinction is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25130/2022 R.G. proposto da: TIPOGRAFIA A. TETI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati AMATUCCI FABRIZIO, D'AGOSTINO VINCENZO, AMATUCCI ANDREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE II DI NAPOLI, rappresentate e difese dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.3345/22/2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO