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Ordinanza — n. 17650/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects prior judgment to order tax agency to pay court costs to client's lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17650/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The client's lawyer argued that the prior ruling failed to explicitly order the tax agency to pay the attorney's fees, despite the lawyer having previously requested such an advance. The court ruled that the omission constituted a material error warranting correction, thereby ordering the agency to pay the costs to the lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: When a judgment omits the allocation of court costs to a party's lawyer despite a prior request, the error is material and must be corrected by ordering the payment of those costs.

Parole chiave

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material error correction court costs allocation lawyer advance payment tax agency liability CPC Article 93 mancato anticipo delle spese deduzione per spese spese amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
Ignazio Greco ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ignazio Greco), già con il ricorso per cassazione, invocato l’attribuzione delle spese processuali in suo favore siccome anticipatario delle stesse; - che non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 93 c.p
Ignazio Greco ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art.
art. 378 c.p
93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 07/07/2010, n. 16037
Cass., Sez. U, 07/07/2010, n. 16037 e Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016
Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2 2 / 20 21 propost i da: Avv. Ignazio Greco (C.F.: GRCGNZ66H19C351G),con studio in Catania, alla Via Santa Maria Della Catena n. 143, difensore d i Spampinato Antonino , nato a Catania il 18/12/1950e residente in Misterbianco , alla V ia C.A. Dalla Chiesa n. 18 (C.F .: SPMNNN50T18C351W ; fax: 095/5665667 ; PEC: avv.ignaziogreco@arubapec.it); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore; -intimata – - avverso l a sente nza n. 2940/2024 del 17/01/2024 della Corte di cassazione; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Correzione errore materiale Considerato in fatto e in dirittoche Spampinato Antonino, premesso: -di aver presentato ricorso per cassazione in data 9/12/2020; -che il relativo giudizio era stato definito con la sentenza n. 2940/2024 del 17-31/01/2024, la quale aveva disposto la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap; -che in tale sentenza era stato omesso di disporre la distrazione delle spese di giudizio in favore dell’Avv.

Ignazio Greco ai sensi dell’art. 93 c.p.c., così come espressamente richiesto nel ricorso per cassazione e ribadito con la memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. del 15/12/2023; tanto premesso, ha chiesto correggersi l’errore materiale disponendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Ignazio Greco.

4. Considerato che: -la procedura di correzione della sentenza è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione delle spese, omette la pronuncia (v. Cass., Sez. U, 07/07/2010, n. 16037 e Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3566 del 24/02/2016); - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019); -che l’istanza merita di essere accolta, avendo il difensore del contribuente (Avv. Ignazio Greco), già con il ricorso per cassazione, invocato l’attribuzione delle spese processuali in suo favore siccome anticipatario delle stesse; - che non può, infine, trovare applicazione l'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, in ragione della natura del procedimento, che preclude anche ogni provvedimento sulle spese;

P.Q.M.

dispone correggersi la propria sentenza del 31 gennaio 2024, n. 2940, mediante inserimento in dispositivo, dopo le parole “oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap”, della locuzione "e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo. Cosìdeciso