Cassation appeal dismissed as tax debt extinguished by simplified settlement agreement under Art. 6 D.L. 193/2016.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished due to the cessation of the subject matter following the taxpayer's adoption of a simplified tax settlement. Although the taxpayer formally requested the cessation of the dispute rather than explicitly renouncing the right, the Court held this constituted an unequivocal fulfillment of the commitment to settle. Consequently, the procedural prerequisites for the appeal no longer existed, leading to the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, d.l. n. 193/2016; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A taxpayer's request for the cessation of the subject matter following the adoption of a simplified settlement agreement constitutes an unequivocal fulfillment of the commitment to renounce the right, thereby extinguishing the interest in the cassation appeal.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25973/2016 R.G. proposto da: PETRINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio degli avvocati ANNA STEFANINI (STFNNA67D55L682H), LUCA STEVANATO (STVLCU74R11H501X) e SALVATORE TAVERNA (TVRSVT53M11H175W), che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2047/2016 depositata il 12/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:
1. In controversia avente ad oggetto avviso di accertamento del maggior reddito con metodo sintetico per l’anno 2008, Patrizia Petrini ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, cui ha resistito l’Agenzia a mezzo di controricorso.
2. Successivamente la contribuente ha depositato memoria illustrativa in cui ha dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016 e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in data 4 luglio 2017, chiedendo dichiararsi la cessazione delle materia del contendere.
3. La difesa erariale con apposita memoria ha comunicato che l’Amministrazione ha fatto conoscere che nulla osta all’accoglimento della istanza, con compensazione delle spese di lite. Ritenuto che:
4. La ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, il provvedimento di accoglimento e la ricevuta di versamento. Sebbene dalla documentazione non risulti l’esatta coincidenza fra l’avviso impugnato e le cartelle oggetto di definizione agevolata, l’inequivoca istanza a firma della difesa erariale, in cui si dà atto dell’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, rappresenta elemento idoneo a confermare tale corrispondenza, attestandosi in essa che nulla osta alla definizione della controversia.
5. La contribuente – destinataria dell’avviso impugnato - presentando domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016, procedendo ai relativi pagamenti e depositando tutta la documentazione inerente alla domanda stessa, e chiedendo espressamente di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda, come ritenuto da questa Corte, laddove si è stabilito che “l'evidenziazione alla Corte di Cassazione della formulazione della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata con una formale rinuncia o comunque con una richiesta anche non espressa come rinuncia, ma con altre formule, come la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, si deve intendere come adempimento dell'impegno de quo con conseguente difetto di interesse al ricorso” (Cass. 03/10/2018, n. 24083).
6. Le spese vanno compensate, in ragione della ratio di favore della disciplina condonistica.
7. Dipendendo l’estinzione da motivi sopravvenuti e in particolare dall’effetto della definizione della lite, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass. 07/06/2018, n.14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del