Civil court declares lawsuit extinguished due to automatic termination under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil lawsuit extinguished following the lower court's finding that the case terminated automatically under the new tax legislation. The plaintiff, Giancola Enrico Ricorso, challenged a tax authority decision based on a decree intended to expedite the extinction of litigation, arguing against the automatic dismissal. The court upheld the lower court's ruling, confirming that the procedural extinction occurred by operation of law without the need for further judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The extinction of civil proceedings occurs automatically upon the transmission of the list of cases to the tax agency, relieving the court of the duty to rule on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22111/2021 R.G. proposto da: GIANCOLA ENRICO RICORSO NON DEPOSITATO, rappresentato e difeso dagli Avv. MANZI LUIGI, ROSSI LUCA e GLENDI CESARE FEDERICO, contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LIGURIA, n. 230/05/2020, depositata il 24/02/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL P