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Ordinanza — n. 17581/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as case extinguished by settlement and debt payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17581/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying administrative dispute was extinguished by the appellant's settlement and payment of the debt. Although the appellant claimed the debt was settled via a new payment order, the court noted the lack of documentary proof linking the payment to the specific debt in question. Consequently, the court ruled that the procedural conditions for dismissal under the Civil Procedure Code were met, terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; The appeal is inadmissible when the parties have settled the dispute and the appellant has paid the debt, thereby extinguishing the subject matter of the litigation.

Parole chiave

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extinction of litigation settlement of debt inadmissible appeal payment order administrative lien Civil Procedure Code doubled uniform contribution assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 07/12/2018, n. 31732
Cass. 01/09/2022, n. 25693
31732); trattasi , inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13674/2016R.G. proposto da: CAVELLA SILVANA, rappresentata e dife sa dagli Avv. Carlo Cincotti e Renato Gubitosi ed elettivamente domiciliata agli indirizzi pec: avv.carlocincotti@legalmail.ite avv.renatogubitosi@legalmail.it –ricorrente – Contro EQUITALIA SUD SPArappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Grilletto ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo all’indirizzo pec giovannigrilleto@avvocatinapoli.legalmail.it , –controricorrente – E AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente – IRPEF FERMO AMMINISTRATIVO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. CAMPAN IA , n. 10569/2015,depositata il 25 novembre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Silvana Cavella ha proposto ricorso nei confronti dell ’ Agenzia delle entratee dell’Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r., in accoglimento dell’appello dell a società di riscossione, ha dichiarato legittimo il fermo amministrativo iscritto sull’auto della contribuente a seguito del mancato pagamento di cartella emessa in ragione di un debito erariale.

2. L’Equitalia Sud si è difesa a mezzo controricorso mentre l ’ Avvocatura erariale,per l’Agenzia delle entrate, ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale dichiarando di non aver proposto tempestivo controricorso.

3. Con istanza di rinuncia agli atti depositata il 6 giugno 2024 la ricorrenteha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite dichiarando di non avere più interesse alla lite, avendo aderito alla c.d. rottamazione delle cartelle emesse in ragione dell’atto impositivo oggetto di giudizio. Considerato che:

1. La contribuente ha dichiarato, nell’istanza di estinzione, di aver versato quanto dovuto in ragione della rottamazione della nuova cartella di pagamento n. 071/071201600660259/09, per euro 11.842,40,emessa sulla b ase della medesima pretesa impo sitiva di cui alla sentenza impugnata. I documenti prodotti dalla contribuente tuttavia,non documentano, in mancanza di univoca corrispondenza, che detta cartella abbia ad Cons. est. Rosanna Angarano 3 oggetto i medesimi debitidi cui al fermo amministrativo impugnato nel giudizio.

2. Ciononostante, d eve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata ritualmente dal difensore della ricorrente in virtù di espresso potere conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione e ritualmente comunicata alle controparti a cura della Cancelleria.Pertanto, sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art.391 cod. proc. civ.

3. Le spese restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio.

4. Stante il tenoredella pronunzia, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass.07/12/2018, n. 31732); trattasi , inoltre, di norma lato sensu sanzionatoria e, comunque , eccezionale , e pertanto di stretta interpretazione ( Cass. 01/09/2022, n. 25693, Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.M.

La Corte di