Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17547/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the taxpayer's subsequent waiver of the right to contest the tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17547/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer explicitly requested the extinction of the proceedings after agreeing to a simplified tax definition procedure. Although the taxpayer provided documentation of the payment plan, the court noted that the perfection of the procedure could not be fully verified at this stage. Consequently, the court ruled that the taxpayer's clear intent to waive the right to contest created a lack of interest in maintaining the appeal, rendering it inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 16, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 16, comma 1, lett. b) c.p.c.: When a party explicitly requests the extinction of proceedings after agreeing to a simplified tax definition, the subsequent waiver of the right to contest creates a lack of interest in the appeal, rendering it inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal simplified definition waiver of rights lack of interest inadmissible appeal tax extinction procedural waiver procedura fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 16, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 16, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002
Dipendendo l’inammissibilità da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15175/2016 R.G. proposto da: SPIRITO RENZO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI (LSSLSN61S14H501Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO OSNATO (SNTNGL55L30A944I) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1920/2015 depositata il 22/12/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento del maggior reddito con metodo sintetico per gli anni 2006 e 2007, Renzo Spirito ha proposto ricorso in cassazione affidato a cinque motivi avverso la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe, cui resiste l’Agenzia a mezzo di controricorso.

2. Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa con la quale, dopo aver dato atto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. n. 193/2016, e di aver altresì proceduto al relativo pagamento in forma rateale, con ultima rata versata il 27/09/2018, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, richiamando l’impegno a rinunciarvi assunto con la domanda di definizione.

3. Il ricorrente ha depositato la documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata, cioè la domanda, i provvedimenti di accoglimento, i moduli MAV di versamento con allegato l’estratto conto bancario riportante i relativi movimenti. Ritenuto che:

4. Il contribuente – destinatario dell’avviso impugnato - chiedendo espressamente di pronunciarsi l’estinzione del giudizio, ha inequivocabilmente manifestato la volontà di adempiere all’impegno di rinunciare assunto con la domanda di definizione.

5. Pur non essendo accertabile il compiuto perfezionamento della procedura di definizione, e pur in assenza di procura speciale a rinunciare, deve rilevarsi l’inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse al ricorso.

6. Le spese vanno opportunamente compensate. Dipendendo l’inammissibilità da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte l’inammissibilità del ricorso. Così d