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Ordinanza — n. 17539/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax debt extinguished by voluntary payment under Rottazione Quater scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax debt had been fully extinguished by the taxpayer's voluntary payment under the Rottazione Quater scheme. Both parties submitted a request for case extinction, noting the taxpayer's adherence to the simplified debt definition and the single payment of €2,319.71. Consequently, the Court found no grounds to impose the double unified contribution fee, ruling that the dispute no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197; Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197: When a taxpayer voluntarily pays the full amount under the Rottazione Quater scheme, the administrative dispute is extinguished, precluding the imposition of the double unified contribution fee.

Parole chiave

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Rottazione Quater tax debt extinction unified contribution fee voluntary payment case extinction request tax administration appeal simplified debt definition sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197
rottamazione quaterdi cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197ed ha provveduto al pagamento integrale, in unica rata, di quanto dovuto.
Art. 1, comma 236, legge 29 dicembre 2022, n. 197
rottamazione quaterdi cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12565/2017R.G. proposto da: SCAMUZZI SANDRA MIRELLA, rappresentata e difesa dall’Avv. Giorgio Germani ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec avvgiorgiogermani@puntopec.it, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in Roma , Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO Cons. est. Rosanna Angarano 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARD IA , n. 6338/2016,depositata l’01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno2024 dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. Sandra Mirella Scamuzzi ha proposto ricor so nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia che , in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ridotto l’imponibile recuperato a tassazione, per l’anno 2008, a seguito di indagini ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972. La C.t.r., in particolare, in accoglimento dell’appello, riteneva legittimo il recupero a tassazione della somma di euro 51.500,00 che la contribuente assumeva di averricevuto da un’amica a titolo di mutuo per aiutarla nell’acquisto di una casa per sua figlia.

2. L’avvocatura erariale ha depositato « memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere », dando attoche parte contribuente ha aderito alla d efinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. Rottazione quater) e chel’ente di riscossione ha confermato che la definizione agevolata presentata a in data 26 giugno 2023 (comunicazione di accoglimento n. 07990202303302559 000) risultava definita con pagamento dell’unica rata di euro 2.319,71 in data 06/11/2023. Analoga istanza ha depositato la contribuente. Considerato che:

1. Entrambe le parti hanno dato atto che lacontribuente ha aderito alla c.d. rottamazione quaterdi cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197ed ha provveduto al pagamento integrale, in unica rata, di quanto dovuto. Cons. est. Rosanna Angarano 3 L’art. 1, comma 236, legge cit. prevede che 3. In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, nonsi ravvisano i presupposti per imporreil pagamento del c.d. doppio contributo unificato

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto