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Ordinanza — n. 17531/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal against regional commission ruling on distributable profits presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17531/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the tax authority's appeal against a regional commission decision regarding distributable profits presumption. The authority argued the commission erred by applying a non-final appellate judgment to the individual shareholder's taxable income. The court ruled that because the original judgment was subject to further review, it lacked the required finality for such application.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973: A tax authority cannot base an individual's distributable profits presumption on an appellate judgment that has not yet become final and binding.

Parole chiave

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distributable profits presumption taxable income correction non-final judgment binding shareholder liability tax appeal cassation assistenza amministrativa fiscale internazionale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973
nell’avere rettificato il reddito imponibile ai fini Irpef della socia sulla base dell’analoga rettifica effettuata sul reddito della Società partecipata da una sentenza di appello non passata in cosa giudicata; con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, primo comma, lett.d) del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 6870 del 8 marzo 2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro DI RONZA CARMELA rappresentat a e difes a , per procura in atti dall’Avv.Maria Capasso con domicilio eletto in Roma, via E.Q.Visconti n.11presso lo studio dell’Avv. Angela Fiorentino. -resistente- avverso la sentenza n. 3908/2014 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata il16 aprile 2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti.

IRPEF-reddito partecipazione- distribuzione extracontabili utili Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Carmela Di Ronza di avviso di accertamento, relativo a IRPEF per l’anno di imposta 2005 e conseguente alla presunzione di distribuzione extracontabile di utili a seguito di un accertamento di maggior reddito imponibile a carico della Di Ronza Costruzioni s.r.l. (della quale la ricorrente era socia per una quota pari al 20% del capitale sociale), la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva par zialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la prima decisione integralmente favorevole alla contribuente.

In particolare, la C.T.R., dopo avere rilevato di avere pronunciato nel giudizio promosso dalla Società e di avere, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, confermato la decisione della Commissione provinciale (che aveva parzialmente annullato la rettifica del reddito della Società,confermando la ripresa a tassazione solo della somma di euro 34.324,00 relativa a costi sostenuti per canone di leasing), determinava il maggior reddito da capitale per Carmela Di Ronza in euro 2.745,92 con sanzioni al minimo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, su due motivi , l’Agenzia delle entrate.

Carmela Di Ronza ha depositato nomina di difensore con allegata procura al fine della partecipazione eventuale alla pubblica udienza. Avviato alla trattazione in camera di consiglio il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo, una prima volta per la trattazione congiunta con il ricorso avente ad oggetto l’impugnazione da parte della Società del relativo avviso di accertamento, una seconda volta per la mancata comunicazione della data dell’adunanza camerale a una delle parti. Indi, l’Agenzia delle entrate ha chiesto la trattazione del ricorso essendo stato opposto diniego all’istanza di definizione agevolata, nelle more proposta dalla contribuente e il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Considerato che: preliminarmente va dato atto che non risulta che il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di definizione agevolata sia stato impugnato sicchépuò procedersi alla trattazione del ricorso; con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’art.2909 cod. civ. perpetrata dalla C.T.R. nell’avere rettificato il reddito imponibile ai fini Irpef della socia sulla base dell’analoga rettifica effettuata sul reddito della Società partecipata da una sentenza di appello non passata in cosa giudicata; con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 39, primo comma, lett.d) del d.P.R. n.600 del 1973 e di altre disposizioni di legge commessa dal Giudice di appello per avere, ritrascrivendo il testo della motivazione della sentenza che aveva deciso sul reddito e sull’accertamento societario, annullato la ripresa a tassazione, ritenendo che lo scostamento tra il valore normale, determinato con i valori OMI, e il prezzo dichiarato, non fosse sufficiente a legittimare l’effettuazione di un accertamento analitico induttivo; il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; in effetti, la C.T.R. ha errato, con violazione dell’art.2909 cod. civ., a ritenere che la sentenza (n.1335/49/14) emessa dalla stessa Commissione regionale nei confronti della Società per la medesima annualità di imposta, facesse stato nei confronti della socia, in quanto tale sentenza non era passata in cosa in giudicata ma, anzi, fatta oggetto,da parte dell’Agenzia delle entrate, di ricorso per cassazione, (peraltro, già deciso da questa Corte, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, con ordinanza n. 6870 depositata in data 8 marzo 2023);alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania-Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordin