Civil procedure dismissed: process extinguished by automatic listing in tax court under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished after the lower court listed the case in the mandatory tax court docket. The Revenue Agency argued that this listing, per the new law, confirmed the case's regular conclusion and absence of a formal denial. Consequently, the court ruled the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The automatic listing of a case in the tax court docket pursuant to the new legislation constitutes a definitive conclusion of the proceedings, thereby extinguishing the process without the need for a formal ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.290/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro REGISTER SPA EX DAD SPA,rappresentata e difes a dall'avvocato GIGLIO SERENA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANAn.1043/ 03/ 2020 depositata il 22/12/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 14/06/2024