Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17480/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional court ruling on tax assessment notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17480/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court accepted the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to invalidate a tax assessment notice. The lower court had declared the notice null due to missing names on delegation acts, arguing they were required for formal delegation. The Court ruled that such acts are merely signature delegations where identifying the employee's role suffices, making the lower court's application of the law incorrect. Consequently, the appeal was granted, the lower judgment was annulled, and the case was remanded for a new decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 42 d.P.R. n. 600/73; Art. 56 d.P.R. n. 633/72: Delegation for signing tax assessment notices is a signature delegation rather than a functional one, requiring only the identification of the employee's qualification rather than their specific name.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment notice validity delegation of signature administrative delegation rules tax agency appeal nullity of tax act dichiarazione dei redditi posizione dirigente in materia di doppia imposizione appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 42 del d.P.R. n. 600/73
della G.d.F., aveva contestato, per il 2007, un maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva; -nella sentenza impugnata il giudice di appello ha confermato la nullità dell’avviso di accertamento in questione per violazione dell’art. 42 del d.P.R.
Art. 56 del d.P.R. n. 633/72
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 5, n. 3292 del 2024
Cass. n. 11013 del 2019
Cass. n. 11013 del 2019 e, più recentemente Cass.
Cass. n. 28850 del 2019
11013 del 2019 e, più recentemente Cass. n. 28850 del 2019 nonché Cass.
Cass. n. 26397 del 2020
28850 del 2019 nonché Cass. n. 26397 del 2020, di questa Sezione, non massimata).
Cass. sez. 5, n. 2567 del 2024
L’Agenzia può ben produrre in giudizio la delega e ordine di servizio o organigramma per assolvere al proprio onere di corretto esercizio del potere ( Cass. sez. 5, n. 2567 del 2024;Cass.
Cass. sez. 5, n. 1019 del 2024
2567 del 2024;Cass. sez. 5, n. 1019 del 2024; Cass.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018
1019 del 2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015
651222 -01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31297del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Catania Sportiva s.r.l. -Società Sportiva Dilettantistica - in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore; - intimata - Oggetto: Tributi 42 del d.P.R. n. 600/73 Delega alla sottoscrizione dell’atto impositivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 4664/05/2021, depositata in data 14 maggio 2021, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE -l’Agenziadelle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propo ne ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di Catania Sportiva s.r.l.-Società Sportiva Dilettantistica- in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, avverso la sentenza n. 5540/02/2016della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., aveva contestato, per il 2007, un maggiore reddito d’impresa ai fini Ires, Irap e Iva; -nella sentenza impugnata il giudice di appello ha confermato la nullità dell’avviso di accertamento in questione per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in quanto- come già accertato dal giudice di prime cure - i due atti di delega prodotti non erano regolari “mancando in entrambi l’individuazione nominativa del soggetto delegato”. -è rimasta intimata la società contribuente;

CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73 e 56 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR confermato la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega atteso che,nei due atti di delega prodotti,mancava l’individuazione nominativa del soggetto delegato sebbene la delega per la sottoscrizione dell’atto impositivo conferita dal dirigente ex art. 42 cit. costituisse una delega di firma e non di funzioni con conseguente non necessaria indicazione né del nominativo del soggetto delegato né della durata della delega medesima. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma- e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa(Cass. sez. 5, n. 3292 del 2024;

Cass. n. 11013 del 2019 e, più recentemente Cass. n. 28850 del 2019 nonché Cass. n. 26397 del 2020, di questa Sezione, non massimata). L’Agenzia può ben produrre in giudizio la delega e ordine di servizio o organigramma per assolvere al proprio onere di corretto esercizio del potere ( Cass. sez. 5, n. 2567 del 2024;Cass. sez. 5, n. 1019 del 2024; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv. 651222 -01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 02/12/2015, Rv. 637837 -01). Nella sentenza impugnata, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, nel confermare la nullità dell’avviso di accertamento in questione per difetto di delega atteso che-come già accertato dal giudice di prime cure- i “due atti di delega prodotti… non costitui[vano] atti regolari di delega mancando in entrambi l’individuazione nominativa del soggetto delegato.

In conclusione, il ricorso va accolto,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M.La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Si