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Ordinanza — n. 17468/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling to award lawyer fees to the defending counsel in an administrative error case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17468/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation corrected a material error in a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant argued that the operative part omitted fees for the defending lawyer, who was declared antistatutory, despite the reasoning section awarding them. The court ruled that while no new cost rulings are permitted in administrative error proceedings, the specific omission of the fee award to the antistatutory defender constituted a correctable material defect.

Regesto Legislator

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Art. 287, 391 bis c.p.c.; In administrative error proceedings, no new cost rulings are permitted, but the omission of a fee award to an antistatutory defender in the operative part constitutes a correctable material error.

Parole chiave

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material error correction antistatutory defender litigation costs allocation administrative error procedure Corte di Cassazione correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 - 2, n. 21213/2013
Cass., Sez. 6 - L, n. 14/2016
Cass., Sez. 6 - 2, n. 12184/2020
Cass., Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023
Sez. 3, n. 26566/2023, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21100/2023R.G. proposto da Vitolo Giuseppe, in proprio e nella qualità di difensore del comune di Ischia, rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso lo studio Viglione –Vitolo, in Roma, Lungotevere dei Mellini n.17 e presso il domicilio digitale avvgiuseppevitolo@pec.ordineforense.salerno.it –ricorrente – contro Hotel Regina Palaces.r.l. – intimata – avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 32792 /2018 pubblicata il 19 dicembre2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2024dal Consigliere Stefania Billi.

Oggetto: IMU RITENUTO CHE Giuseppe Vitolo (d’ora in poi ricorrente) chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza in epigrafe indicata, emessa a conclusione del giudizio avente R.G. n. 24583/2013. Ilricorrente rileva l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo avere affermato nella parte motiva la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nel dispositivo ha omesso l’attribuzione delle spese in suo favore, qualedifensore dichiaratosi antistatario.

CONSIDERATO CHE L’errore emerge ictu oculidagli atti, atteso che nel controricorso è stato chiesto il rigetto del ricorso con attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario. Può darsi corso, pertanto, alla correzione del dispositivo con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge» delle parole «da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario Avv. Giuseppe Vitolo». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass.,Sez. 6 - 2, n. 21213/2013 , Rv. 627802 – 01 , Sez. 6 - L, n. 14/2016, Rv. 638387 - 01 , Sez. 6 - 2, n. 12184 /2020, Rv. 658456 -01;

Sez. 3, n. 26566/2023, Rv. 669068 – 01 .

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi la sentenza n. 32792 / 2018 depositata il 19 dicembre 2018 con l’aggiunta, dopo le parole «come per legge;» delle parole «, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatarioAvv. Giuseppe Vitolo».Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimen