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Ordinanza Interlocutoria — n. 17438/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court decision on ICI tax residence rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17438/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment that rejected his ICI tax exemption claim. The lower courts ruled that the taxpayer's family did not share his residence, contrary to the taxpayer's argument based on recent Constitutional Court jurisprudence. Consequently, the case was remanded to the lower court to await the final ruling of the Supreme Court's Plenary Section on the interpretation of the relevant tax law.

Regesto Legislator

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Art. 8 comma 2 d.lgs. n. 504/1992; Art. 360 cod. proc. civ.: The Court remands the case to the lower court pending the decision of the Plenary Section of the Supreme Court regarding the constitutional interpretation of the residence requirement for the main home tax exemption.

Parole chiave

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ICI tax exemption residence requirement family cohabitation Supreme Court remand Constitutional Court principles dimora abituale abitazione individuale attribuzione dell'abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
3, cod.proc.civ., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 207 del 2022
Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2023, n. 5870
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13661/2023 R.G. proposto da: DI GIOVINE EMANUELE, rappresentato e difeso dall’Avv. DI GIOVINE GIUSEPPE (DGVGPP72D03I158I) - -ricorrente- contro COMUNE DI BOLOGNA - AREA RISORSE FINANZIARIE - UFFICIO ICI, rappresentato e difeso dall’Avv. SICILIANO CATERINA (SCLCRN71T50H224Y), unitamente all'avvocato TRENTINI ANTONELLA (TRNNNL60S57A944W) - -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO n. 1465/2022 depositata il 15/12/2022, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.c.i. relativo all’annualità 2011.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. I giudici di merito hanno escluso che l’immobile in esame, ove il contribuente ha stabilito la sua residenza, fosse anche la dimora abituale dei suoi familiari. In particolare il giudice di secondo grado ha rigettato l’appello compensando le spese di lite.

3. Avverso la sentenza di appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

4. Il Comune si è costituito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l’accoglimento con rinvio e la rimessione in termini al fine di provare l’intento elusivo del contribuente. 5.Entrambe le parti hanno depositato memorie. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024. CONSIDERATO 1.Il ricorrente ha denunciato:

1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto dei principi affermati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2022, in base alla quale è sufficiente che il contribuente abbia la propria residenza e dimora nell’immobile ai fini dell’agevolazione per l’abitazione principale, a prescindere dalla situazione degli altri familiari, ed essendo stata rimessa alle Sezioni Unite la questione dell’estensione all’i.c.i. dei principi affermati in materia di i.mu.;

2) l’illegittimità della condanna alle spese, essendo stata difesa l’amministrazione da un proprio dipendente.

2. Preliminarmente il collegio rileva che la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione rimessa, con ordinanza interlocutoria da Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2023, 5870, al fine di stabilire se sia giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l'interpretazione dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992nel senso che l'agevolazione va riconosciuta anche nel caso diabitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale»,dimori abitualmentesenza i suoi familiari.

3. In conclusione, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa del deposito della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria da Cas