Italian Court remands tax case to public hearing regarding 'shell company' operational test applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing to address a significant legal question regarding the applicability of the 'shell company' operational test. The tax agency argued the test required three prior fiscal years, while the taxpayer contended the company was exempt due to its establishment timing. The court determined no specific precedents existed to resolve this statutory interpretation, necessitating a public trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994; Art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: When a lower court's application of the 'shell company' operational test raises a novel legal question lacking specific precedent, the case must be remitted for public hearing to ensure proper adjudication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4536/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro FLAVIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via di Villa Sacchetti n. 9 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Carlo Amato -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA n. 268/10/15 depositata il 7 luglio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024 dal Consigliere Danilo CHIECA rilevato che: -la Direzione Provinciale di Udine dell’Agenzia delle Entrate notificava alla s.r.l.
Le Palme un avviso di accertamento con il quale, sull’assunto che la predetta società dovesse essere considerata non operativa relativamente all’anno d’imposta 2007, determinava in via presuntiva il reddito complessivo netto e il valore della produzione netta da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell’IRES e dell’IRAP, in applicazione dei parametri stabiliti dall’art. 30, commi 3 e 3-bis, della L. n. 724 del 1994; -la contribuente impugnava il predetto avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Udine, che respingeva il suo ricorso; -la decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, la quale, con sentenza n. 268/10/15 del 7 luglio 2015, accoglieva l’appello proposto dalla s.r.l.
Flavia , incorporante la s.r.l. Le Palme , annullando l’atto impositivo impugnato; -secondo il giudice regionale, non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina sulle società di comodo dettata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, in quanto, non avendo l’incorporata s.r.l. Le Palme chiuso due esercizi contabili anteriormente a quello oggetto di accertamento, non risultava praticabile nei suoi confronti il test di operatività previsto dal comma 1 del citato articolo; -avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; -la s.r.l.
Flavia ha resistito con controricorso; -il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; -nel termine fissato dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa; considerato che: -con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c., l’Agenzia delle Entrate censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto che la disciplina sulle società di comodo dettata dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 non potesse trovare applicazione, con riferimento al periodo d’imposta 2007, nei confronti della s.r.l. Le Palme , costituita nel 2006, dal momento che, ai fini del test di operatività ivi previsto, il comma 2 del menzionato articolo «valorizza un arco temporale minimo di tre esercizi, inclusivo di quello corrente e dei due esercizi precedenti»; -obietta, in proposito, la ricorrente che, in base a quanto statuito dal n.
2) del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo - nella formulazione, applicabile «ratione temporis» , vigente a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 35, comma 15, lettera a), del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006-, sono sottratti al predetto test di operatività solamente i «soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta», fra i quali non rientrava la menzionata s.r.l. Le Palme ; -la questione di diritto posta dal motivo in esame, in ordine alla quale non constano precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, riveste particolare importanza, sicchè appare opportuno disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della