Cassation court dismisses appeal as case extinguished by plaintiff's formal withdrawal after scheduling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished due to the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The underlying dispute involved tax assessments regarding unproven commission costs and depreciation on a vehicle sold in the prior year, which the lower courts had rejected. Since the withdrawal was communicated to the opposing party after the hearing was scheduled, the court applied the statutory rule for extinguishing litigation by renunciation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The litigation is extinguished by renunciation when the plaintiff formally withdraws the claim after the hearing has been scheduled, provided the withdrawal is communicated to the opposing party.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18102-2017, proposto da: RAGEP s.r.l.,p.i. 02472720404, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’avv. Valerio Cioni, dal quale, unitamente a gli avv. Alessandro Giovanninie Luigi Piergiuseppe Murciano , è rappresentata e difesa – Ricorrente CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrente Avverso la sentenza n. 85/31/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 12.01.2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 17 gennaio 2024dal Consigliere dott.
Francesco Federici, Rilevato che Alla ricorrente furononotificati due avvis i d’accertamento, relativ i a gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui l’ufficio recuperò a tassazione costi Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 18102/2017 Consigliere rel. Federici ritenuti indeducibili per provvigioni, non essendo supportati da idonea documentazione, nonché, per il 2007, la quota d’ammortamento relativo ad un autocarro, che risultava acquistato e rivenduto nel 2006. Avverso gli att i impositiv i la società propose ricors i dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pisa, che, previa loro riunione,con sentenza n. 617/01/2014 ne rigettò le ragioni.
L’appello con cui la società instava nelle sue censure fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza n. 85/31/2017. Nel confermare le statuizioni di primo grado, il giudice regionale ha escluso la deducibilità di costi relativi a provvigioni non ancora certe, né determinate nella loro debenza, privi di riscontri e di documentazione sufficientemente chiara e specifica.Parimenti, ha escluso i costi d’ammortamento per un bene mobile acquistato e rivenduto nell’anno precedente. La società ha censurato la sentenza con un unico motivo, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Fissata l’adunanza camerale per la trattazione della causa, la ricorrente, rappresentando che nelle more del giudizio ne è stato dichiarato il fallimento, che non aveva interesse alla prosecuzione della lite, ha dichiarato di rinunciare al giudizio. Nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2024la causa è stata discussa e decisa. Considerato che La società, che con l’unico motivo ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ha chiesto di rinunciare alla causa dopo la fissazione dell’adunanza camerale.
La rinuncia è stata ritualmente comunicata dalla cancelleria all’Agenzia delle entrate. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.