Court dismisses appeal as civil litigation extinguished by administrative act under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found that the tax agency's act of listing the case in an official register, pursuant to the new tax law, confirmed the regular conclusion of the dispute without any denial of the claim. Consequently, the court held that the procedural extinction was final and the costs remained with the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The listing of a civil lawsuit in the administrative register of tax authorities constitutes a definitive extinction of the proceedings, barring further judicial intervention unless parties explicitly request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23821/2021 R.G. proposto da : MONTEROSSO EMANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONETTI MASSIMILIANO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETOn.268/06/2021 depositata il 08/02/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 13/06/2024 I