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Ordinanza — n. 17423/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to total lack of reasoning in lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17423/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Naples against a second-instance judgment regarding municipal taxes. The lower court reduced the tax claim by one-third but failed to provide any written reasoning for this decision. Consequently, the Court ruled that the absence of any argumentation violated constitutional and procedural requirements for judicial motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 111 of the Constitution; Art. 132 and 118 of the Code of Civil Procedure: A judgment is void if it lacks any reasoning, even implicitly, thereby violating the right to a reasoned decision.

Parole chiave

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lack of reasoning judicial motivation cassation appeal tax dispute procedural defect procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO 1.Con unico motivo il Comune ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 111 of the Constitution
Art. 132 of the Code of Civil Procedure
Art. 118 of the Code of Civil Procedure
artt. 111 Cost
4, cod.proc.civ., la carenza di motivazione della sentenza impugnata in violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23872/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, Via degli Appennini n.46, presso lo studio dell’avvocato LEONE LUCA (LNELCU61M01H501M) e rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) e CRIMALDI BRUNO (CRMBRN65H26F839I), -ricorrente- contro FORNAVAL SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2238/2021 depositata il 17/03/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La società contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado.

3. All’esito dell’appello della società contribuente, la pretesa del Comune è stata ridotta di un terzo e le spese sono state integralmente compensate. 3.Avverso la sentenza di appello il Comune ha proposto ricorso per cassazione ed ha depositato successiva memoria.

4. La società contribuente, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita. 6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024. CONSIDERATO 1.Con unico motivo il Comune ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., la carenza di motivazione della sentenza impugnata in violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod.proc.civ. e 118 disp.att.cod.proc.civ. Il motivo è fondato e deve essere accolto, in quanto, nel caso di specie, la motivazione è del tutto assente già dal punto di vista grafico.

La sentenza impugnata, dopo una lunga e precisa descrizione delle doglianze dell’appellante, conclude con l’accoglimento dell’appello e la riduzione di 1/3 della pretesa tributaria azionata dall’ente impositore senza esplicitare, neppure implicitamente, alcuna argomentazione a giustificazione della decisione. Nella sentenza non è stata neppure espressa un’adesione alle doglianze dell’appellante, che, peraltro, avrebbero richiesto accertamenti di fatto, di cui non si dà atto. 3.In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui va demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche s