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Ordinanza Interlocutoria — n. 17399/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 17399/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 17399/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza n. 5402/2023, depositata in data 03/10/2023, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (d’ora in poi CTR) ha rigettato l’appello proposto da Donner Reuschel Ag (già Reuschel Co. Kommanditges, d’ora in poi indicata come Donner) contro la sentenza n. 1177/2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in data 25/05/2022, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quattro avvisi di pagamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni prot. n. 2462/RU del 25/01/2021, prot. n. 2827/RU del 25/01/2021, prot. n. 3450/RU del 28/01/2021 e prot. n. 5313/RU del 10/02/2021 emessi dall’Ufficio delle Dogane di Salerno, per il pagamento di accisa, iva, interessi e sanzioni, per un totale di euro 1.238.922,56.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 17399/2024 — snciv · Corte di Cassazione: In via preliminare va rilevato che Donner ha depositato istanza di trattazione congiunta con il procedimento iscritto a R.G. 6376/2024, evidenziando che: «Indata 11.3.2024 l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato al sottoscritto avvocato il ricorso iscritto a ruolo presso questa stessa Corte di Cassazione sub n. R.G. 6376/2024 (cfr. allegato); - i l suddetto procedimento è connesso al presente procedimento pendente sub n. 24689/2023. -La connessione è dovuta al rapporto di accessorietà sussistente tra i due procedimenti.

Parole chiave

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obbligo doganale regime doganale d'esportazione restituzioni all'esportazione ricupero di diritti doganali assicurazione di crediti esenzioni all'importazione e all'esportazione
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24689/2023 R.G. proposto da: DONNER REUSCHEL AG (GIÀ REUSCHEL CO. KG), elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. ANTONELLI N. 49, presso lo studio dell’avvocato COLARIZI MASSIMO (CLRMSM46R05F257Y) rappresentata e difes a dall'avvocato WIELANDER WOLFGANG (WLNWFG62C31I729L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA n.5402/2023 depositata i l 03/10/2023 . Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 13/06/2024 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI; Udite le conclusioni del dr. STEFANO PEPE per la Procura Generale della Corte di cassazione; Rilevato che:

1. Con sentenza n. 5402/2023, depositata in data 03/10/2023, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (d’ora in poi CTR) ha rigettato l’appello proposto da Donner Reuschel Ag (già Reuschel Co. Kommanditges, d’ora in poi indicata come Donner) contro la sentenza n. 1177/2022, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in data 25/05/2022, aveva rigettato il ricorso proposto avverso quattro avvisi di pagamento e gli atti di irrogazione delle sanzioni prot. n. 2462/RU del 25/01/2021, prot. n. 2827/RU del 25/01/2021, prot. n. 3450/RU del 28/01/2021 e prot. n. 5313/RU del 10/02/2021 emessi dall’Ufficio delle Dogane di Salerno, per il pagamento di accisa, iva, interessi e sanzioni, per un totale di euro 1.238.922,56.

2. L a sentenza della CTR ha rigettato l’appello con le seguenti motivazioni:

a) non sussisteva il difetto di motivazione contestato dalla parte appellante e il giudice di prime cure si era pronunciato sul thema decidendum, i.e. sulla responsabilità di Donner quale fideiussore, rispetto al quale erano da ritenere inconferenti le eccezioni sollevate sul merito della pretesa fiscale;

b) Donner rivestiva la qualità di fideiussore per l’adempimento dell’obbligazione altrui e tale garanzia «non viene meno né per l’eccepita sua limitazione e neanche per la pretesa violazione dei termini di notifica dell’appuramento.»;

c) in merito all’eccezione della mancata preventiva escussione di MDF ha rilevato che «l’obbligo di prestare una garanzia configura una responsabilità solidale tra il titolare del regime, nella fattispecie MDF Logistik Consulting Und Immobilien ed il Garante, nel caso la banca tedesca Reuschel Co, avente quale corrispondente fideiussore in Italia la Unicredit Spa.»;

d) in merito all’eccepita mancanza di invio della notifica del mancato appuramento del regime di transito per cui è causa entro nove mesi dalla data di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione è stato rilevato che l’Ufficio delle Dogane di Salerno (che ha emesso gli atti impugnati) aveva posto tutti gli adempimenti, nel pieno rispetto dell’art. 85 del Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2015/2446 del 28/07/2015. A tal fine ha evidenziato che a fondamento della pretesa tributaria non erano state poste irregolarità verificatesi durante il regime di transito Germania-Italia, ma piuttosto la circostanza che «la merce, successivamente alla presentazione della documentazione presso l’Ufficio doganale di Salerno, non sia stata esportata e sia rimasta nel territorio doganale della Comunità Europea.

Con il termine “transito comunitario” si intende quel particolare “regime sospensivo” che consente la circolazione di merci, sotto vigilanza doganale, tra due punti del territorio doganale dell’Unione Europea.» 3.La CTR ha, quindi , rilevato che, con tale regime, le merci possono circolare all’interno del territorio doganale europeo senza dover assolvere agli oneri previsti, normalmente, per il loro transito da un punto all’altro dell’Unione;

d) non può considerarsi assolto l’obbligo previsto dall’art. 233, par. 2, CDU da parte del titolare del regime nell’ipotesi in cui le merci siano sottratte alla vigilanza doganale e l’obbligato principale non abbia fornito le prove della corretta conclusione del regime di transito; e) è necessario distinguere tra conclusione (che si verifica quando le merci accompagnate dai documenti o i documenti di transito sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato) e appuramento del regime di transito (che si verifica quando è constatata la corretta conclusione dell’operazione di transito, confrontando i dati disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione e quelli in possesso dell’ufficio doganale di partenza, secondo quanto previsto dall’art. 215, par. 2, CDU).

4. Contro la sentenza della CTR Donner ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.

5. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (d’ora in poi ADMO) ha resistito con controricorso.

6. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Consideratoche:

1. In via preliminare va rilevato che Donner ha depositato istanza di trattazione congiunta con il procedimento iscritto a R.G. 6376/2024, evidenziando che: «Indata 11.3.2024 l’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato al sottoscritto avvocato il ricorso iscritto a ruolo presso questa stessa Corte di Cassazione sub n. R.G. 6376/2024 (cfr. allegato); - i l suddetto procedimento è connesso al presente procedimento pendente sub n. 24689/2023. -La connessione è dovuta al rapporto di accessorietà sussistente tra i due procedimenti.

Entrambi hanno ad oggetto gli stessi avvisi di pagamento e atti di irrogazione sanzioni. - Il procedimento sub n. 6376/2024 riguarda la pretesa dell’amministrazione nei confronti della società MDF Logistik Consulting und Immobilien Gmbh quale titolare del regime di transito comunitario. - Il procedimento sub n. 24689/2023 RG riguarda la pretesa dell’Amministrazione nei confronti della Donner Reuschel AG in qualità di garante della MDF Logistik Consulting und Immobilien Gmbh, titolare del regime di transito. L’obbligazione della Donner Reuschel è dunque accessoria rispetto all’obbligazione principale della MDF Logistik Consulting und Immobilien Gmbh. - Inoltre, il procedimento 6376/2024 ha ad oggetto l’impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 9, n. 378/2024, depositata il 10/01/2024, che ha annullato tutti gli avvisi di pagamento oggetto di entrambi i procedimenti. - Sussiste pertanto, ad avviso dello scrivente, la necessità di una trattazione congiunta dei due procedimenti, anche per evitare un eventuale contrasto di giudicati.» 2.

La richiesta di parte ricorrente va accolta considerato che i procedimenti iscritti sub R.G. n. 24689/2023 e R.G. 6376/2024 riguardano l’impugnazione dei medesimi avvisi di pagamento da parte di Donner (nel presente procedimento) e MDF (nel procedimento iscritto sub R.G. n. 6376/2024).

3. La causa deve essere, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventua