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Ordinanza — n. 17391/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer appeal regarding missed notification proof, upholding strict statute of limitations rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court ruling that dismissed his tax appeal due to untimeliness. The taxpayer argued the tax authority had implicitly accepted the appeal's timeliness and should have ordered proof of notification, but the court held that the burden of proving the appeal was filed within the statutory period rests entirely on the taxpayer. Consequently, the court affirmed that the statute of limitations is a matter of public order that cannot be cured by the opposing party's conduct or implied admissions.

Regesto Legislator

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Art. 21, comma 1 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The statute of limitations for filing a tax appeal is a condition of the action that must be proven by the taxpayer, and its expiration is a matter of public order not subject to waiver or cure by the opposing party's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations tax appeal timeliness burden of proof public order omitted notification proof tardivo pagamento delle spese tempestività tributaria notificazione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21, comma 1 D.Lgs. n. 546/1992
Invero, l’art. 21, primo comma, D.Lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso Armando Marino Serbelloni denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4247/2013
Cass. n. 18224/2018
Cass. n. 23060/2019
18224; Cass. n. 23060/2019).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9692/2022 R.G. proposto da: SERBELLONI ARMANDO MARINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI (FRLPLA70D24L736E) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO BARCELLONA (BRCMRN77D13I441L) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 1819/2022 depositata il 16/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. Dalla lettura del provvedimento impugnato si rileva che: -) Armando Marino Serbelloni impugnava l'intimazione di pagamento avente ad oggetto due cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 35.140,12, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti; -) la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, rigettando la preliminare eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'Agenzia delle Entrate –Riscossione; la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo fondata la ribadita eccezione di tardività del ricorso introduttivo.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso Armando Marino Serbelloni denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dall'art.21 e 22 del D.Lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR abbia ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per l'omesso deposito della documentazione dimostrativa della data di notifica del provvedimento impugnato. Afferma il ricorrente che l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso, e che il giudice avrebbe comunque dovuto richiedere alle parti di produrre in giudizio la documentazione attestante la data di notifica del provvedimento impugnato, in applicazione di una interpretazione restrittiva delle disposizioni che prevedono l'inammissibilità.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Invero, l’art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell’azione d’impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l’onere di provare la tempestività del proprio ricorso. 2.2. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall’avvenuta costituzione della parte resistente (cfr. Cass.n. 4247/2013; 11 luglio 2018, n. 18224; Cass. n. 23060/2019). 2.3. Va ancora rilevato che l’affermazione secondo cui l’Amministrazione avrebbe ammesso la tempestività del ricorso confligge con quanto rilevato nella sentenza impugnata, ove si legge che «L'Agenzia delle Entrate riscossione ha proposto appello ribadendo l'eccezione di tardività del ricorso (…)».

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma