Cassation court dismisses tax appeal as inadmissible due to lack of interest after subsequent typical act challenge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal and incidental counter-appeal inadmissible, ruling that the taxpayer's interest in challenging the preliminary invoice vanished after they successfully challenged the subsequent typical assessment notice. The court held that under tax law principles, a later challenge to the definitive act precludes the need for a decision on the earlier, optional act regarding the same tax year. Consequently, the court ordered the mutual cancellation of litigation costs without applying the penalty for dilatory appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 d.lgs. 507/1993; In tax litigation, challenging the typical assessment notice extinguishes the interest in deciding on the preliminary invoice, rendering the former appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15247/2017 R.G. proposto da : CLUB MED SAS SEDE SECONDARIA IN ITALIA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo studio dell’avvocato DELLA ROCCA CESARE (DLLCSR63C06H501H) che lo rappresenta e difende -ricorrentee intimato per l’incidentale- contro COMUNE DI PIZZOelettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato SCALERA DOVER (SCLDVR70R48A345Q) rappresentato e difeso dall'avvocato ATTISANI VINCENZO (TTSVCN68T01G722V) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3448/2016 depositata il06/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La C.T.R. Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto parzialmente l’appello della contribuente riducendo il tributo (Tarsu 2009)di un terzo, con conferma nel resto;
2. ricorre per cassazione la contribuente società con due motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso il Comune di Pizzo che propone anche ricorso incidentale conquattro motivi;
4. le parti hanno depositato memoria;
5. la Procura Generaleha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. … Considerato che 1. Il primo motivo di ricorso principale risulta manifestamente infondato (violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della C.T.P. di Vibo Valentia, n. 1/02/09). Sebbene il giudice d'appello abbia errato a ritenere che l'eccezione di giudicato non possa sollevarsi in sede di gravame (Cass. n. 34662 del 2021), l’eccezione è infondata poiché si invoca un giudicato esterno che riguarda avvisi di accertamento relativi ad annualità diverse e le ragioni di annullamento, per come dedotte dalla parte, attengono allo specifico esercizio della pretesa tributaria per quella determinata annualità.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che in tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili della fattispecie, e non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità: ad esempio, il giudicato sulle modalità di esercizio di una determinata attività, che sono suscettibili di modificarsi nel tempo, non spiega efficacia espansiva negli altri periodi di imposta (cfr.
Cass. n. 7417 del 15/03/2019; Cass. n. 25516 del 10/10/2019; Cass. n. 5939 del 04/03/2021 Cass. 38950/2021). 2.Il secondo motivo di ricorso principale risulta inammissibile (violazione dell’art. 62, d. lgs. 507 del 1993 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione alla superficie oggetto della tassazione TARSU per l’anno 2009. Nel presente giudizio è stato impugnato il sollecito di pagamento, atto poi sostituito dall’atto tipico (avviso di accertamento) impugnato ed oggetto del giudizio di questa Corte di Cassazione (sentenza n. 19199 del 14 giugno2022).
La sovrapposizione di ricorsi per atti impositivi diversi, tipici ed atipici sulle stesse annualità di imposta (nel caso 2009) deve risolversi con il principio di diritto affermato da questa Corte di Cassazione, ovvero la successiva impugnazione dell’avviso di accertamento fa venire meno l’interesse al giudizio su atto prodromico facoltativamente impugnabile: «In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto che l'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all'impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l'ingiunzione di pagamento che l'aveva sostituita)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022, Rv. 664353 – 01 ; vedi anche Sez. 5- , Sentenza n. 1213 del 17/01/2023, Rv. 666722 -01).
3. Conseguentemente i nammissibile è anche il ricorso incidentale del Comune, basato su quattro motivi di ricorso tutti relativi, ex art. 360 co. 1^ n.3) cpc, alla violazione e falsa applicazione di legge (artt.62, 66, 70 d.lvo 507/93 e 38 Reg.Comunale Tarsu) in punto riduzione della tariffa applicata , in ragione della stagionalità dell’attività della contribuente ; aspetto assorbito da quanto precede.
4. L’inammissibilità di entrambi i ricorsi determina la compensazione delle spese tra le parti. 5.Non si dispone il raddoppio del contributo unificato in quanto l’impugnazione non era originariamente inammissibile ma lo è diventata solo successivamente, per mancanza di interesse: «In tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)», Sez. 6- 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015, Rv. 635682 – 01 ; vedi anche Sez. L- , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018, Rv. 648965 -01).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso p