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Ordinanza — n. 17292/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against tax roll extract due to lack of legal interest under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of the challenge to a tax roll extract. The taxpayer argued for procedural compensation due to recent legislative changes, but the court found no standing to challenge the document. Consequently, the court ruled that the specific legal interest required to pursue this remedy was absent under the new statutory framework.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602/1973; Art. 3-bis d.l. n. 146/2021: The specific legal interest to challenge a tax roll extract is a dynamic condition that must be demonstrated at the time of the decision, and its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax roll extract appeal legal interest ad actio procedural inadmissibility tax administration litigation new legislative framework diritti del contribuente lite in materia di contribuzioni pubbliche computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Sul punto deve rilevarsi l’assenza di interesse all’impugnazione (ex art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art.
Art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l.
Art. 615 cod. proc. civ.
Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività (non sarebbe applicabile la sospensione feriale in quanto la CTR avrebbe qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ.) e, in via subordinata,l’inammissibilità o il rigetto;
Art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Dalla inammissibilità consegue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo per ogni controricorrente; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata,deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.(vedi Sez.
Art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.
670894 –01), come previsto dall’art. 380 - bis , terzo comma, cod.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R.
art. 615 cod. proc. civ
Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività (non sarebbe applicabile la sospensione feriale in quanto la CTR avrebbe qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ.) e, in via subordinata,l’inammissibilità o il rigetto;
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022
Sez. U - , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024
civ.(vedi Sez. U - , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv.
Cass. SU n. 27195/23
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27439/2020 R.G. proposto da : LOPEZ FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARTELLA GIUSEPPE (MRTGPP56H09F158D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZITO GIOVANNI MARIA (ZTIGNN76L09E986O) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro COMUNE ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato MAGGIORE ENRICO (MGGNRC70E09H501Z) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro CAMERA COMMERCIO ROMA, REGIONE LAZIO -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 273/2020 depositata il17/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale del Lazio con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello delcontribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo (dell’11 marzo 2016), per numerosi crediti di cui alle cartelle di pagamento indicate.

2. Il contribuente ricorre in cassazione con tre motivi di ricorso; deposita successiva memoria nella quale chiede, nell’ipotesi di ravvisata inammissibilità del ricorso, la compensazione delle spese per la sopravvenuta modifica normativa (art. 3 - bis d. l. n. 146/2021);

3. Resistonocon controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia entrate riscossione, che chiedono il rigetto del ricorso;

4. Resiste con controricorso il Comune di Roma Capitale che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività (non sarebbe applicabile la sospensione feriale in quanto la CTR avrebbe qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ.) e, in via subordinata,l’inammissibilità o il rigetto;

5. con P.D.A. del 17 ottobre 2023 si prospettava l’inammissibilità del ricorso per la non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il contribuente ha presentato richiesta di definizione non contestando l’inammissibilità, ma chiedendo solo la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio. Considerato che:

1. Il ricorso risulta inammissibile.

2. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di tardività del ricorso (proposta dal Comune) in quanto la CTR non ha qualificato il ricorso ex art. 615 cod. proc. civ., ma lo ha rigettato in quanto infondato, ritenendo notificati gli atti presupposti dell’estratto di ruolo e delle cartelle indicate.

3. I motivi di ricorso possono trattarsi unitariamente, in quanto riguardano la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo. Sul punto deve rilevarsi l’assenza di interesse all’impugnazione (ex art. 12, comma 4-bis d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021), neanche prospettata nel ricorso in cassazione e nei giudizi di merito: «In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio» (Sez.

U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660 -01). Dalla inammissibilità consegue la condanna alle spese che si liquidano come da dispositivo per ogni controricorrente; considerato che la decisione è stata conforme alla proposta di definizione anticipata,deve applicarsi l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.(vedi Sez. U - , Ordinanza n. 10955 del 23/04/2024, Rv. 670894 –01), come previsto dall’art. 380 - bis , terzo comma, cod. proc. civ. : con quantificazione di 1.000,00 euro per ogni parte controricorrente, in relazione al terzo comma dell’art. 96, cod. proc. civ.; e 500,00 euro in favore della Cassa per le ammende, per il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ. (v.Cass.

SU n. 27195/23) ; somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte a S.U. che avevano chiarito ogni aspetto della questione controversa. Raddoppio del contributo unificato, come per legge.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali per il giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00 a favore di Agenzia delle Entrate ed Ader, unitariamente considerate, ed a favore del Comune di Roma, per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna altresì il ricorrente al pagamento di ulteriori 1.000,00 euro per ogni controricorrente (Agenzia delle entrateed Ader unitariamente considerate, Comune di Roma)ed all’ulteriore pagamento di euro 500,00 per la Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu