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Decreto — n. 17288/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17288/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17288/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28140/2021 R.G. proposto da : TESTANI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1777/2021 depositata il 31/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17288/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TESTANI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1777/2021 depositata il 31/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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titolo esecutivo per i crediti non contestati spese di esecuzione contenzioso commerciale debito commerciale spese accessorie spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
del Lazio n.1777/2021 depositata il 31/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28140/2021 R.G. proposto da : TESTANI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 42, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI EDOARDO (DGVDRD75R26E243A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III ROMA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n.1777/2021 depositata il 31/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Rom