Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17284/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation extinguished by mutual withdrawal and expense compensation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17284/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following a joint withdrawal of appeals by both parties. The Municipality of Florence and Federcalcio Servizi SRL had previously contested a regional court decision regarding football-related matters. The court ruled that the mutual abandonment of the case satisfied the conditions for terminating the litigation and compensating legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 c.p.c.; The process is extinguished by mutual withdrawal of appeals when parties agree to offset litigation expenses, thereby precluding further judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs joint renunciation Cassation appeal dismissal contenzioso tributario tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco fedecommesso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia (art. 391, cod.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002
L’esito abdicativo del giudizio depone per l’insussistenza dei presupposti del pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35679/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati PISAPIA ANTONELLA (PSPNNL69C69C773B), FIORE MARIA ROSETTA (FRIMRS69P53L873O) -ricorrente- contro FEDERCALCIO SERVIZI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CESARE PAVESE, 160 SC.C, presso lo studio dell’avvocato CEDOLA CLAUDIA (CDLCLD70M56A028U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LO GIUDICE BRUNO(LGDBRN43H28F839H) -controricorrentee ricorrente incidentale - contro COMUNE DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati PISAPIA ANTONELLA (PSPNNL69C69C773B), FIORE MARIA ROSETTA (FRIMRS69P53L873O) -controricorrente al ricorso incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 1065/2018 depositata il25/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana indicata in epigrafe;

2. si è costituita con controricorso la Federcalcio Servizi s.r.l., la quale ha anche propostoricorso incidentale;

3. resiste al ricorso incidentale,con controricorso, il Comune di Firenze;

4. le parti hanno depositato successive memorie. Considerato che 1. Le parti hanno depositato atto congiunto di rinuncia al ricorso (il principale e l’incidentale) con richiesta di compensazione delle spese; le parti hanno nelle rispettive posizioni aderito alla rinuncia dei ricorsi (il principale e l’incidentale) avversari; ciò a seguito di avvenuta definizione globale della lite. Deve conseguentemente dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia (art. 391, cod. proc. civ.), con la compensazione delle spese come richiesto dalle parti. L’esito abdicativo del giudizio depone per l’insussistenza dei presupposti del pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo; Compensa le spe