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Ordinanza — n. 17283/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against IMU exemption ruling, upholding Constitutional Court's 2022 decision on marital residence rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17283/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Municipality of Praiano's appeal against a lower court ruling that granted IMU tax exemption to a taxpayer. The taxpayer argued she qualified for the primary residence exemption despite her husband residing in a different municipality, relying on a Constitutional Court decision invalidating the requirement for the entire family unit to share the same address. The court rejected the municipality's claim that the old law still applied, affirming that the Constitutional Court's 2022 ruling immediately clarified that the exemption applies to the individual who habitually resides in the property, regardless of the spouse's separate registration.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011; Art. 3, 31 e 53 Cost.: The Constitutional Court's 2022 ruling declaring the provision unconstitutional establishes that the primary residence exemption for IMU applies to the individual who habitually resides in the property, even if the spouse resides in a different municipality, thereby removing the requirement for the entire family unit to share the same address.

Parole chiave

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IMU tax exemption primary residence definition Constitutional Court ruling marital residence status tax discrimination equality habitual residence rule municipal tax appeal imposizione della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 13, commi 1, 2 e 12 ter, d. l. 201 del 2011
Il Comune propone tre (unificabili) motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, art. 13,commi 1, 2 e 12 ter, d.
Art. 14 delle preleggi
201 del 2011, art. 14 delle preleggi, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 3, 31 e 53 Cost.
14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il Comune propone tre (unificabili) motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, art. 13,commi 1, 2 e 12 ter, d.
art. 31 Cost
Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi -contrasta anche con l'art. 31 Cost.
art. 53 Cost

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, ordinanza n. 209 del 2022
Sez. 6-5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8320/2021 R.G. proposto da : COMUNE PRAIANO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZIANTE CESARO CARLO (NNZCRL61A17F839E) -ricorrente- contro CAPUTO GIOVANNA -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, SEZ.DIST.SALERNOn. 3973/2020 depositata i l 07/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno,con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del Comune di Praiano avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Caputo Giovanna avverso l’avviso di accertamento per IMU 2012 (benefici prima casa nell’ipotesi di residenza del coniuge in immobile diverso).

2. Ricorre percassazione il Comune con tre motivi di ricorso.

3. Caputo Giovanna è rimasta intimata. Considerato che 1. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi. Il Comune propone tre (unificabili) motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, art. 13,commi 1, 2 e 12 ter, d. l. 201 del 2011, art. 14 delle preleggi, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) in considerazione dell’insussistenza del diritto della contribuente all’esenzione IMU per la prima casa in quanto i coniugi non avevano entrambi la residenza nell’immobile in considerazione per l’esenzione (la donna aveva contratto matrimonio nel corso dell’anno di imposta, e aveva laresidenza in un altro Comune).

Il Comune ricorrente non valuta (in quanto successiva) la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte Costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:

«[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza, nella parte in cui - nel definire l'abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) - introduce il riferimen to al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione - anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l'unione civile determinano l'effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi.

Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull'esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi -contrasta anche con l'art. 31 Cost.

Risulta violato, infine, anche l'art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell'articolazione normativa dell'IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste». Conseguentemente, la contribuente come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata aveva diritto all’esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte C ostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 - 01).

2. Nulla per le spese in assenza di costituzione della contribuente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a