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Ordinanza — n. 17280/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows partial cassation of tax appeal regarding VAT and IRAP liability in corporate split cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17280/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially allowed the appellant's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding VAT and IRAP liabilities following a corporate split. The appellant argued for nullity due to insufficient reasoning and omitted examination of facts, while the tax authority contested the validity of the debt registration. The court rejected arguments challenging the sufficiency of the lower court's reasoning and the re-evaluation of evidence, but accepted the nullity claim, ordering a new trial limited to the VAT issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.; Art. 54-bis D.P.R. 633/1972; The Supreme Court holds that appeals challenging the sufficiency of reasoning are inadmissible post-reform, while those alleging omission of decisive facts may succeed if the lower court failed to address them, allowing the case to be decided on the merits.

Parole chiave

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nullity of judgment sufficiency of reasoning omission of facts corporate split liability VAT and IRAP tax appeal procedure cassation admissibility tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 and n. 5 of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la contribuente de duce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 54-bis of D.P.R. n. 633 of 1972
civ., ad opera dell'art. 54 del d.l.
Art. 384, comma 2 of the Code of Civil Procedure
art. 115 cod. proc. civ
546 del 1992, per mancata contestazione dei fatti e dei documenti prodotti in primo grado dalla contribuente, in violazione dell’art. 115 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11640/2016R.G. proposto da Presa Holding s. r.l. , rappresentat a e difes a da ll’avvocato Vincenzo Taranto, elettivamente domiciliat a in Roma, via Casetta Mattei n. 239, presso lo studio dell’avvocato Sergio Tropea, come da procura speciale a marginedel ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione staccata di Catania n. 4 588 / 17 / 20 1 5 , depositata il 4.11.2015.

Oggetto: Tributi Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del17 gennaio 2024. RILEVATO CHE - La CTP di Catania accoglieva il ricorso propost o da lla Presa Holding s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29320090026626843 , emessa a seguito di controllo automatizzato, con la qual e erano state recuperate imposte (IVA e IRAP) non versate, relative all’anno 2005, annullandola; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania accoglieva l’appello proposto dal l ’Agenzia delle entrate , rigettando il ricorso originario proposto dalla contribuente eosservando che: - nel caso di scissione totale, gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA per le operazioni effettuate dalla società scissa, compresi quelli relativi alla presentazione della dichiarazione annuale e al versamento delle relative imposte, devono essere adempiuti, con responsabilità solidale delle altre società beneficiarie, dalla società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione o, in mancanza, da quella nominata per prima nel medesimo atto; - nel caso di fusione per incorporazione, poi, l’incorporante presenta una dichiarazione comprensiva sia delle proprie operazioni che di quelle delle incorporate, con i relativi prospetti di dettaglio; -dall’esame degli atti risultava che l’iscrizione a ruolo era derivata dal fatto che per l’anno 2005, in cui era avvenuta la scissione, erano state presentate distinte dichiarazioni ai fini IVA, dando luogo così alle riscontrate irregolarità; - a fronte delle dettagliate contestazioni operate dall’Ufficio, la contribuente non aveva predisposto un prospetto idoneo dal quale fosse possibile comprendere le sue ragioni, limitandosi ad allegare alcuni attestati di versamento e copie delle dichiarazioni, insufficienti a dimostrare l’illegittimità della pretesa, stante la confusione causata con la presentazione di dichiarazioni non conformi alle prescrizioni normative; - la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la contribuente de duce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione d e ll’ art. 112 , per avere la CTR erroneamente riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo a titolo di IRAP per l’anno 2005, nonostante l’espressa rinuncia da parte dell’Agenzia delle entrate all’impugnazione di detto capo della sentenza e, dunque, il conseguente giudicato della sentenza limitatamente al medesimo capo; -il motivo è fondato; -come si evince dalla stessa sentenza impugnata e viene confermato dall’Agenzia controricorrente, l’appello proposto da quest’ultima riguardava solo il recupero dell’IVA, sicchè la CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rigettare il ricorso originario del contribuente limitatamente all’IVA, essendo divenuto ormai definitivo l’annullamento della ripresa riguardane l’IRAP, per mancata impugnazione del relativo capo della sentenza; -con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, per avere la CTR rigettato implicitamente, senza alcuna motivazione, l’eccepita inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per mancanza di specifici motivi di impugnazione, in violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per novità dei motivi, in violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, per mancata contestazione dei fatti e dei documenti prodotti in primo grado dalla contribuente, in violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., pronunciandosi solo apparentemente sulla eccepita infondatezza dell’appello, avendo la contribuente dimostrato l’inesistenza del presunto debito fiscale, accertato in sede di controllo automatizzato; -il motivo è infondato; -secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla, perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass.

Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 13977 del 23/05/2019): - nella specie, la CTR ha ritenuto fondata la pretesa, spiegando le ragioni dei recuperi relativi all’IVA, che derivavano dal mancato rispetto delle regole riguardanti la presentazione delle dichiarazioni nel caso di scissioni societarie, e ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta dalla contribuente, ritenendola insufficiente a provare i crediti contestati; - si tratta di argomentazioni concise che si pongono, tuttavia, al di sopra del cd. minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass.

Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014); - con il terzo motivo, lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di considerare, ai fini della iscrizione a ruolo dell’IRAP relativa all’anno 2005, che la contribuente aveva pagato le somme iscritte a ruolo a tale titolo, emendando l’errore commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’IVA relativa all’anno 2005, che l’Ufficio, da un lato, non aveva valutato la dichiarazione dei redditi ai fini IVA per l’anno 2005, presentata dalla Presa Holding per la Finpresa, ai fini del riconoscimento del relativo credito d’imposta, e, dall’altro, aveva tenuto conto della medesima dichiarazione ai fini del disconoscimento del predetto credito e della conseguente iscrizione a ruolo a tale titolo nei confronti della contribuente; - con il quarto motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello ritenuto illegittima l’iscrizione a ruolo a titolo di IVA per l’anno 2005, nonostante l’inesistenza di un debito IVA (frutto di mero errore materiale commesso nella compilazione della dichiarazione IVA), la documentata sussistenza del credito IVA dichiarato e la presentazione dell’istanza di rettifica della dichiarazione dei redditi; - premesso che la parte del terzo motivo, riguardante l’IRAP, è assorbita dall’accoglimento del primo motivo, i predetti motivi, che per connessione vanno esaminati congiuntamente, sono per il resto, inammissibili, in quantomirano, da un lato, a contestare la sufficienza della motivazione, come tale non più consentita a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze depositate dopo l’11.09.2012), e, dall’altro, a rimettere in discussione la stessa valutazione delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito, non ammissibile nel giudizio di legittimità;- in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito in parte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; la sentenza impugnata deve essere cassata, con riferimento al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con la conferma del rigetto del ricorso originario limitatamente all’IVA; - ritiene il Collegio di compensare le spese del l’ intero giudizio, in ragione della reciproca parziale soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito in parte il terzo motivo e rigettate le restanti censure; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, conferma il rigetto del ricorso or