Court dismisses appeal against IMU exemption ruling, ruling Constitutional Court decision invalidates prior residency requirement for dual residence families.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Municipality of Cesinali's appeal against a lower court ruling that granted an IMU tax exemption to a taxpayer. The taxpayer argued that the Constitutional Court's 2022 decision invalidated the previous legal requirement for both spouses to share the same address to qualify for the exemption. Consequently, the court rejected the municipality's claims based on outdated statutory interpretations and ordered the costs to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 and n. 5 cod. proc. civ.; Art. 13, comma 2, quarto periodo del d.l. n. 201 del 2011: The Constitutional Court's 2022 ruling declared the provision unconstitutional, establishing that the primary residence exemption applies to the property owner who habitually resides there, regardless of the spouse's separate registered address.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35330/2018 R.G. proposto da : COMUNE DI CESINALI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO (DNSVCN68C28A662Q) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PICARIELLO ERRICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO GIUSEPPINA (GDUGPP67A56E239E) -controricorrente- nonchè sul controricorso incidentale proposto da PICARIELLO ERRICO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO GIUSEPPINA (GDUGPP67A56E239E) -ricorrente incidentale- contro COMUNE DI CESINALI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA COLA DI RIENZO, 92, presso lo studio dell’avvocato DE NISCO VINCENZO (DNSVCN68C28A662Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente all'incidentale- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.
CAMPANIA, SEZ.DIST.SALERNOn. 4594/2018 depositata i l 15/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Campania – sez. staccata di Salerno con la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello del Comune di Cesinali contro la decisione di primo grado , che aveva accolto il ricorso proposto da Picariello Errico avverso l’avviso di accertamento per differenza IMU per gli anni di imposta 2012 e 2013 (benefici prima casa nell’ipotesi di doppia residenza familiare, in Comuni diversi).
2. Ricorre percassazione il Comune con due motivi di ricorso. Resiste con controricorso il contribuente che formula anche ricorso incidentale relativamente alla compensazione delle spese; resiste con controricorso al ricorso incidentale il Comune. Considerato che 1. Il ricorso principale risulta infondato e deve respingersi. Risulta infondato anche il ricorso incidentale. Il Comune propone due motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, art. 8, d. lgs. 504 del 1992, 143 e 144 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; travisamento della prova in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) in considerazione dell’insussistenza del diritto del contribuente all’esenzione IMU per la prima casa in quanto i coniugi non avevano entrambi la residenza nell’immobile preso in considerazione per l’esenzione (la moglie era dimorante in altro Comune).
Il Comune ricorrente non valuta (in quanto successiva) la decisione n. 209 del 2022, in materia, della Corte Costituzionale: «È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 31 e 53 Cost., l'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre:
«[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La norma, censurata dalla Corte costituzionale con ordinanza di autorimessione, contrasta con il principio di eguaglianza, nella parte in cui - nel definire l'abitazione principale ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) - introduce il riferimento al nucleo familiare, determinando così una irragionevole discriminazione tra le persone unite in matrimonio o unione civile e i singoli o conviventi: sino a che non avviene la costituzione del detto nucleo, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire della detta esenzione - anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l'unione civile determinano l'effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi.
Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le «seconde case» vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull'esistenza della dimora abituale. Il previsto collegamento tra abitazione principale e nucleo familiare - che ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione in esame soltanto nel caso di disgregazione di tale nucleo, ossia di frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi -contrasta anche con l'art. 31 Cost.
Risulta violato, infine, anche l'art. 53 Cost., dal momento che la rilevanza, nell'articolazione normativa dell'IMU, di elementi come le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, dello status personale del contribuente, non appare coerente con la sua natura di imposta reale, salva in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso non sussiste». Conseguentemente, il contribuente, come correttamente stabilito dalla sentenza impugnata, aveva diritto all’esenzione prima casa: «In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte C ostituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo fa miliare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune» (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357 - 01) .
2. Risulta in fondato , anche, il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese del giudizio di merito. Le spese sono state compensate «attesa la controvertibilità fattuale della questione decisa». Le spese sono state compensate, quindi, per la particolare situazione di incertezza in dirittodella questione, fino alla decisione della Corte Costituzionale, citata, intervenuta solo successivamente.
3. Anche le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in quanto solo l’intervento della Corte Costituzionale ha chiarito i termini della questione, come detto. Raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsoprincipale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principalee del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contri