Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first appeal ground but allows second, remitting case to lower tribunal regarding payment notice timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the first appeal ground regarding the statute of limitations for tax assessment but allowed the second ground concerning the timing of the payment notice. The court found the lower tribunal erred by applying a municipal regulation before the legally mandated deadlines for surface measurements were met. Consequently, the judgment was quashed on the second point and remitted to the second-instance tax court for a new decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 cod. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Where a payment notice is issued before the statutory deadlines for administrative measurements required by local regulations, the tax authority fails in its duty to verify the taxable surface area, rendering the assessment invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
payment notice timing municipal regulation application statutory measurement deadlines tax assessment validity remittitur to lower court procedural error in tax surface area verification aliquota d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 cod. civ.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) risulta infondato.
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Infine, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che sul punto ha costantemente ritenuto che , con la licenza annualedi esercizio, l’imposta deve pagarsi per l’intero anno: «In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla, all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31460/19
anche Cass. n. 31460/19 tra stesse parti).
Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012
62 citato»; (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016
622868 – 01 ; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv.
Sez. 6, del 22 ottobre 2021 n. 29539
641545 –01 e Sez. 6, del 22 ottobre 2021 n. 29539).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5092/2021 R.G. proposto da : MATTERA ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 70, presso lo studio dell’avvocato PALMA PAOLO (PLMPLA81E08E329D) rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDO CARMINE (BRNCMN52H27E329Z) -ricorrente- contro COMUNE BARANO D'ISCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL D'OSSOLA, 100, presso lo studio dell’avvocato PETTORINO MARIO (PTTMRA66P08H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE (DMGGPP50C30B924J) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3689/2020 depositata il15/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il suo ricorso contro l’avviso di pagamento per acconto TARI 2018;

2. Ricorre per cassazione Ernesto Mattera con due motivi di ricorso, come integrati dalle due memorie depositate;

3. il Comune di Barano d’Ischia si è costituito con controricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso del contribuente; ha inoltre depositato memoria di richiamo. … Considerato che 1.Risulta in parte fondato il secondo motivo del ricorso e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

2. Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) risulta infondato. Occorre premettere che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Vedi Sez.

U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006, Rv. 589696 -01); le sentenze richiamate nel ricorso introduttivo non possono rilevare nell’ ottica prospettata dal ricorrente poiché attengono ad annualità diverse e riguardano elementi mutevoli quali, in particolare, le superfici tassabili connesse all’ utilizzo dell’arenile(che può essere diverso, nei suoi spazi di utilizzabilità,per ogni stagione). Il contribuente, peraltro, si è limitato a rilevare che le altre sentenze avrebbero ad oggetto annualità precedenti con identico atto impugnato, senza tuttavia chiarire quali sarebbero gli elementi comuni, dato questo che rende la censura inammissibile, anche,per difetto di specificità ed autosufficienza.

3. Risulta fondato, invece, in parte, il secondo motivo di ricorso (violazione degli art. 70, 71, d. lgs. 507/1993, 21, settimo comma, 49, primo e quattordicesimo comma, d. lgs. 22 del 1997, 11, undicesimo comma, d. P.R. 158/1969, 62 e 67 d. lgs. 507/1993 e art. 1, l. 147/2013, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Come già ritenuto da questa Corte di Cassazione nelle decisioni n. 29539 del 2021, n. 2602 del 2023 e n.17840 del 2023 (di identico oggetto alla presente) la determinazione della superficie tassabile non tiene conto di quanto espressamente previsto nel Regolamento del Comune (art. 10, terzo comma, Regolamento, pure riportato per l’autosufficienza del ricorso da parte del contribuente).

Per il detto Regolamento la superficie tassabile per quanto riguarda gli arenili,ove inferiore a quella risultante dall’atto di concessione , è quella risultante dalla media delle misurazioni (tre annuali: il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto) che il Comune effettuerà in contraddittorio con il contribuente. La sentenza impugnata, sul punto, si è limitata a richiamare il regolamento e ad addossare al contribuente un onere di corretta determinazione delle superfici tassabili. Inoltre, la modifica del regolamento ad opera della delibera del Consiglio C omunale dell’8 marzo 2017 non poteva trovare applicazione prima della scadenza dei termini sopra visti per la determinazione delle superfici (appunto il 30 giugno, il 27 luglio ed il 22 agosto del 2018).

Invece, l’avviso di pagamento impugnato è stato notificato al contribuente il 10 maggio 2018, prima delle date previste perle misurazioni in contraddittorio.

4. Infondata è la parte di doglianza conness a a lla durata del periodo di tassazione, se annuale o limitato stagionalmente alle denunce, di inizio e cessazione dell’attività , presentate dal contribuente per la sua attività. Il contribuente beneficiava di una riduzione del 30 %, come rappresentato dal Comune controricorrente per il tipo di attività e, conseguentemente, non poteva beneficiare di altre deduzioni sulla durata dell’attività (mesi di apertura), per il divieto previsto dal regolamento del Comune di Barano d’Ischia, come puntualmente argomentato nella sentenza impugnata(v. anche Cass. n. 31460/19 tra stesse parti).

Infine, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che sul punto ha costantemente ritenuto che , con la licenza annualedi esercizio, l’imposta deve pagarsi per l’intero anno: «In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, contempla, all'art. 66, dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, previsto dalla lettera b) del comma terzo di tale disposizione, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile; l'esclusione della tassabilità, invece, è prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 solo nel caso di aree scoperte accessorie o pertinenziali ad abitazioni e per i locali e le aree che, per loro natura, o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti, e le relative circostanze debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella di variazione e suscettibili di essere rilevate direttamente o a mezzo di idonea documentazione.

Ne consegue che la mancata utilizzazione di una struttura alberghiera per alcuni mesi dell'anno, in quanto determinata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, o al mancato utilizzo di fatto, non è di per sé riconducibile allefattispecie di esenzione dal tributo previste dall'art. 62 citato»; (Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012, Rv. 622868 – 01 ; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22756 del 09/11/2016, Rv. 641545 –01 e Sez. 6, del 22 ottobre 2021 n. 29539).

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campani