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Ordinanza — n. 17259/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows City of Genova's appeal against a tax authority ruling on port terminal ICI classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17259/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the City of Genova's appeal against a regional tax commission decision that had previously ruled in favor of a port terminal company. The company argued for tax exemption based on specific property categories, but the court found the commercial use of the terminal was established fact. Consequently, the court held the lower court's decision to exempt the property from local business tax was legally incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992; Art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006: Port terminal facilities classified as commercial industrial use are subject to local business tax and cannot qualify for exemption categories reserved for non-commercial or purely public infrastructure.

Parole chiave

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local business tax port terminal classification commercial industrial use tax exemption categories Cassazione appeal ICI legislation demaniile land esenzioni all'importazione e all'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992
(Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett.
Art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
«In tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l.
Art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022
Sez. 5- , Sentenza n. 23067 del 17/09/2019
504 del 1992)» (Sez. 5- , Sentenza n. 23067 del 17/09/2019, Rv.
Sez. 5- , Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019
ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici "terminaliste", concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019, Rv.
Sez. 5- , Ordinanza n. 34657 del 30/12/2019
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26860/2021 R.G. proposto da : COMUNE GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE PAOLI LUCA (DPLLCU68M03I225I) -ricorrente- contro TERMINAL SAN GIORGIO S.R.L. UNIPERSONALE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA TIMAVO 32, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI MARCO (PLTMRC49R19I726K) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati LOVISOLO ANDREA (LVSNDR75C27D969P), LOVISOLO ANTONIO (LVSNTN47H08D969Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 206/2021 depositata il15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello della società contribuente ed in riforma della decisione di primo grado ha annullato l’avviso di accertamento impugnato;

2. ricorre in cassazione il Comune di Genova, con un unico motivo di ricorso, integrato da successiva memoria;

3. resiste con controricorso la contribuente società che chiede preliminarmente di dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza di autosufficienza e per la proposizione di motivi nuovi, comunque di rigettare il ricorso. … Consideratoche 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con decisione nel merito da parte della Cassazione non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso risulta autosufficiente, contenendo ampiamente i dati di fatto della questione. Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 -non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U- , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 -01). Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa.

3. Inoltre, il ricorso non pone questioni nuove, eccezioni, in quanto si limita a prospettare tesi giuridiche che non possono ritenersi motivi nuovi, in quanto fondate sulle stesse questioni di fatto già trattate nei giudizi di merito: «Nel giudizio di cassazione deve ritenersi preclusa la possibilità di prospettare per la prima volta questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio, mentre deve ritenersi consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa soltanto quando questi si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito (onde, per essi, non risultino necessari nuovi accertamenti).

Resta preclusa, pertanto, la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel giudizio di merito, prospettando, per l'effetto, questioni fondate su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti nelle pregresse fasi processuali, e ciò anche nel caso in cui le questioni proposte con il ricorso non integrino delle eccezioni in senso proprio ma consistano, invece, in mere contestazioni difensive del convenuto, involgenti pur sempre, peraltro, accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito perché non richiestone (principio affermato in tema di controversia relativa alla sede di una società destinataria della notifica di un provvedimento di stima di indennità di espropriazione non dedotta in fase di merito)» (Sez. 1, Sentenza n. 14848 del 16/11/2000, Rv. 541757 –01).

4. Nelle controdeduzioni la contribuente sostiene che gli immobili in questione devono ritenersi catastalmente nella categoria E/1 in relazione alla DOCFA, con decorrenza 21 agosto 2012 (quindi anche per l’anno in contestazione, 2013) e alle sentenze dellaC.T.P. e C.T. R. che allega (che avrebbero accolto il ricorso della contribuente); tuttavia non viene dimostrata la definitività delle sentenze, il loro passaggio in giudicato. Conseguentemente le stesse non possono essere considerate nel presente giudizio.

5. La questione dell’imposizione ICI per le aree portuali è già stata affrontata da questa Corte di Cassazione, e non sussistono motivi per discostarsi dall’orientamento costante: «L'imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione(attività libero- imprenditoriale) e non sul criterio di ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale delle stesse impone l'accertamento non già della loro localizzazione, bensì dell'esercizio dell'attività secondo parametri imprenditoriali, restando invece irrilevante l'interesse pubblico al suo svolgimento. (Nella specie, è stato escluso che gli immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima, fossero compresi in categoria E/1 e fossero perciò soggetti all'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 504 del 1992)» (Sez. 5- , Sentenza n. 23067 del 17/09/2019, Rv. 655054 –01);

«In tema di ICI, ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dall'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderloestraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici "terminaliste", concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 10674 del 17/04/2019, Rv. 653540 -01).

L’uso commerciale da parte della contribuente è pacifico tra le parti e, del resto, accertato, in fatto, dalle due decisioni di merito.

6. La questione della nuova norma (come prospettata nel ricorso introduttivo e discussa nel controricorso) è stata affrontata e decisa dalla Corte di Cassazione nel senso che si tratta di norma innovativa (non di interpretazione) che si applica solo dal 1 gennaio 2020: « In tema di ICI, le aree portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria "E" di cui all'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 n. 2006 (conv. in l. n. 286 del 2006) se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della l. n. 205 del 2017, secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 34657 del 30/12/2019, Rv. 656424 - 01 ; vedi anche n. 29194 del 2020 e n. 31551 del 2022).

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il giudizio di legittimità come dal dispositivo; in una valutazione complessiva del giudizio possono compensarsi le spese dei giudizi di merito. …

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie ne