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Ordinanza — n. 17251/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to apparent lack of reasoning regarding specific property units in IMU tax case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17251/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Naples against the Regional Tax Court's decision. The municipality argued that the lower court failed to provide adequate reasoning regarding specific property units in the IMU tax assessment. The court found the judgment's motivation merely apparent because it did not explain how it addressed the municipality's specific arguments on historical building status.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992: A judgment is void if the reasoning is totally lacking or merely apparent, failing to concisely expose the facts and legal grounds for the decision.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning IMU tax assessment municipal appeal tax court judgment constitutional minimum reasoning impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione spese di ristrutturazione

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il ricorso prospetta, in concreto , un vizio della motivazione in violazione dell’art. 132, primo comma, n.
Art. 36, comma 2, n. 4 D.Lgs. 546/1992
ricorre in cassazione il Comune con un unico motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018
Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013
648743 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv.
Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1604/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPENNINI, 46, presso lo studio dell’avvocato LENE LUCA (-) rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARI FABIO MARIA (FRRFMR59P10F839X), AMORETTI MARIA ANNA (MRTMNN54M70F839D) -ricorrente- contro MOSTRA D'OLTREMARE SPA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2827/2020 depositata il11/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado ha accolto l’appello, annullando l’avviso di rettifica per IMU (euro 1.135.768,44) impugnato dalla contribuente Mostra d’Oltremare s.p.a.;

2. ricorre in cassazione il Comune con un unico motivo (violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 e n.

5. Cod. proc. civ.);

3. la società contribuente è rimasta intimata;

4. la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Mario Fresa, ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso. … Considerato che 1. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese di questo giudizio.

2. Il ricorso prospetta, in concreto , un vizio della motivazione in violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.(vedi Sez. 5- , Ordinanza n. 12690 del 23/05/2018, Rv. 648743 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268 -01). In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione,di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta:

«In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sonopiù ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1- , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01); in tale grave forma di vizio incorrela sentenza impugnata.

Infatti, la sentenza non affronta minimamente le questioni sollevate dal Comune nella sua costituzione in appello in relazione alle singole unità immobiliari della ricorrente; per l’accatastamento del padiglione fieristico in E/3, peraltro, il Comune aveva ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione della contribuente, non così per gli altri immobili non riconosciuti come storici. Nessuna motivazione contiene la sentenza sulla posizione in giudizio del Comune e sulle questioni sollevate, limitandosi apoditticamente ad affermare la fondatezza del ricorso in appello, sulla base degli atti, senza indicare come e perché.

In tal modo rendendo non comprensibile il ragionamento giuridico e fattuale della decisione, in violazione delle norme sopra citate. …

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui deman