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Ordinanza — n. 17249/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to unnamed grievances and lack of specific references to legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17249/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was unnamed and failed to reference any specific provisions of Article 360 of the Code of Civil Procedure. The appellant argued that the lower court erred in dismissing the appeal due to a transcription mistake regarding the tax notice, but the court found the grievances lacked the required specificity and connection to the cited law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 53 d.lgs. n. 546/1992: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are unnamed, fail to connect to the specific legal provisions alleged to be violated, or lack the necessary specificity to allow the court to examine the merits of the complaint.

Parole chiave

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inadmissible appeal unnamed grievances specificity requirement tax dispute cassation procedure sospensione della riscossione fiscale differimento dell'imposizione accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, c.p.c.
Il motivo –e, dunque, il ricorso – è inammissibile e per plurime ragioni.In primo luogo, il motivo(e, anzi, le censure ivi cumulativamente proposte) èdel tutto innominato, non essendo riferibile ad alcuna delle ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, c.p.c.
Art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 3912/2016R.G. proposto da Vilni Alberto, rappresentatoe difeso dall’Avv. Alfonso Mandara, pec , con domicilio eletto presso l’Avv. Florangela Marano in Roma via Montello n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso; contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – contro Equitalia Sud Spa (incorporante Equitalia Polis Spa) , rappresentata e difes a dall’Avv.

Michele Di Fiore, pec , - nonché dall’Avv. Ernesto Ardia - elettivamente domiciliata presso Gnosis Forense Srl in Roma via Banco di S.Spirito n. 42; –controricorrente – Oggetto: Accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6616/45/15, depositata il 2 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE Vilni Alberto propone ricorso per cassazione, con un motiv o , avverso la sentenza della CTR in epigrafe con cui era stato dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittima la cartella impugnata, relativa a Ires per l’anno 2001.

L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa, incorporante Equitalia Polis Spa, resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia “omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”. Il contribuente lamenta che la sentenza non abbia dato conto delle ragioni fondanti la decisione; deduce che la decisione impugnata ha errato poiché, asserendo che “i motivi esposti dal contribuente con il suo atto d’appello sono totalmente non riferibili ai capi della sentenza impugnata”, ha imputato all’appellante un errore – l’identificazione della cartella di pagamento impugnata – commesso, in realtà, dalla Commissione tributaria provinciale.

Rileva altresì che tale divergenza costituiva errore di trascrizione della sentenza – anzi mero errore materiale - per essere la diversa cartella oggetto di un parallelo giudizio, sicché non poteva dar luogo alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma avrebbe imposto un provvedimento di correzione di errore materiale.

2. Il motivo –e, dunque, il ricorso – è inammissibile e per plurime ragioni.In primo luogo, il motivo(e, anzi, le censure ivi cumulativamente proposte) èdel tutto innominato, non essendo riferibile ad alcuna delle ragioni di ricorso tassativamente stabilite dall’art. 360, primo comma, c.p.c. Le doglianze articolate nel suddetto motivo, in secondo luogo, sono inestricabilmente connesse, cumulando a dedotti vizi motivazionale censure per violazione di legge, tra l’altro in alcun modo enucleabili in relazione alla norma di legge asseritamente violata.

Inoltre, le stesse doglianze non sono in alcun modo pertinenti rispetto alla statuizione della CTR che ha dichiarato inammissibile l’appello per l’assoluta carenza di specificità e riferibilità dei motivi alla sentenza impugnata, statuizione la cui contestazione avrebbe dovuto essere fatta valere, in ipotesi, come violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in alcun modo proposta. Le stesse, infine, sono carent i per specificità attesa l’assente riproduzione e indicazione degli atti richiamati (in ispecie dell’atto di gravame proposto dal contribuente), che avrebbe consentito a questa Corte l’eventuale esame delle questioni - tanto più a fronte della motivazione della CTR che, pur sintetica, non è stata omessa né è apparente –, sicché neppure risulta se l’asserito errore commesso dalla CTP (indicazione di una cartella diversa da quella oggetto del giudizio) sia stato denunciato, e in quale modo, in sede di appello.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di Equitalia Sud Spa, che liquida in € 4.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13