Italian court dismisses appeal for lack of adversarial proceedings on purely procedural issues not contested by parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Municipality of Pero's appeal against a Regional Tax Commission decision that declared the appeal inadmissible. The municipality argued this violated the right to adversarial proceedings under Article 101 of the Civil Procedure Code regarding the lack of a hearing on the inadmissibility issue. The court ruled that since the appeal contained no substantive grounds and the issue was purely procedural, it did not require adversarial proceedings and thus the lower court's decision was correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 53, d.lgs. 546/1992: Procedural issues of exclusive relevance that do not alter the factual framework or require new developments, when raised ex officio, do not necessitate adversarial proceedings under Article 101, second paragraph, of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15019/2021 R.G. proposto da : COMUNE PERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -ricorrente- contro IMMOBILIARE PERO TRE SRL, elettivamente domiciliatain PESARO VIA MANZONI, 40, presso lo studio dell’avvocato VITALI MARCO (VTLMRC64H16G479U) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2641/2020 depositata il18/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società contribuente;
2. ricorre in cassazione il Comune di Pero con tre motivi di ricorso;
3. resiste con controricorso la contribuente Immobiliare Pero tre s.r.l. che chiede il rigetto del ricorso del Comune. … Considerato che 1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con la condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, in favore della controricorrente e con il raddoppio del contributo unificato. Con i tre motivi di ricorso (che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica) il Comune prospetta la violazione dell’art. 101, secondo comma , cod. proc. civ. per mancanza del contraddittorio sulla questione dell’inammissibilità rilevata d’ufficio dalla CTR, la motivazione apparente della sentenza e la violazione dell’art. 53, d. lgs. 546 del 1992 per la dichiarata inammissibilità dell’appello.
L’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. («il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione») non è applicabile alle questioni solo processuali, che non investono anche questioni di fatto e di diritto: « In tema di contraddittorio, le questioni di esclusiva rilevanza processuale, siccome inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, non rientrano tra quelle che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 45, comma 13, della l. n. 69 del 2009), se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, le quali, per altro verso, devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali»(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 – 01 ; vedi anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 19372 del 29/09/2015, Rv. 636520 -01).
Nel caso in giudizio la Commissione tributaria analizza l’appello ed evidenzia che lo stesso non ha motivi di impugnazione, ma una riserva di presentazione dei motivi. Fatto, questo, neanche contestato nel ricorso in cassazione. Del resto, l’appello (allegato nel ricorso in cassazione) si limita a indicare la proposizione dell’appello senza nessun motivo di gravame («propone appello […] riservandosi la trasmissione di successive memorie»). Conseguentemente la questione analizzata dalla sentenza impugnata risulta solo di natura processuale (presa atto dell’assenza grafica di motivi di appello) e non trova applicazione la norma dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
…
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors