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Ordinanza — n. 17237/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to lack of standing for individual to challenge company tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17237/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Vilni Alberto's appeal against a tax assessment issued to his company, Pompei Turistica Srl. Although Alberto was the former legal representative, he lacked standing to challenge the notice sent directly to the corporate entity. The court ruled that the absence of standing constitutes a procedural error subject to *ex officio* review, leading to the dismissal of the judgment without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.c.; La carenza di legittimazione attiva costituisce un errore in procedendo rilevabile d'ufficio, impedendo all'individuo di impugnare atti tributari notificati alla società di cui era legale rappresentante.

Parole chiave

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lack of standing tax appeal dismissal corporate legal representative ex officio review procedural error tax assessment notice legitimatio ad causam amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7776 del 27/03/2017
Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 7776 del 27/03/2017), ovviamente laddove risultante dagli atti di causa (Cass.
Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016
7776 del 27/03/2017), ovviamente laddove risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016).
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9635/2016R.G. proposto da Vilni Alberto, rappresentatoe difeso dall’Avv. Alfonso Mandara, pec , con domicilio eletto presso l’Avv. Florangela Marano in Roma via Montello n. 20, giusta procura speciale in calce al ricorso; contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – contro Equitalia Sud Spa, rappresentatae difesa dall’Avv. Ernesto Ardia , con domicilio digitale pec: ;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9258/45/15, depositata il 22ottobre2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. Oggetto: Accertamento RILEVATO CHE Vilni Alberto ricorre per cassazione, con tre motiv i , avverso la sentenza della CTR in epigrafeche, confermando la sentenza della CTP di Napoli, aveva ritenuto legittima la cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato, nei confronti della società Pompei Turistica Srl per Irpeg e Iva per l’anno 2000 in relazione al mod.

Unico 2001. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud Spa resistono con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Va pregiudizialmente rilevato che, come si evince dagli atti di causa, Vilni Alberto, già amministratore e legale rappresentante di Pompei Turistica Srl,ha impugnato in proprio la cartella di pagamento notificata alla società dallo stesso rappresentata e riguardante esclusivamente lamedesima. Si pone, pertanto, un problema di legittimazione del ricorrente ad impugnare la cartella notificataa Pompei Turistica Srl. 1.1. Orbene, secondo la giurisprudenza della S.C., «La "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.

Ne consegue che il difetto di “legitimatio ad causam”, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un “error in procedendo” ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo» (Cass. n. 7776 del 27/03/2017), ovviamente laddove risultante dagli atti di causa (Cass. Sez.U, n. 2951 del 16/02/2016). 1.2. Ne consegue che questa Corte – come peraltro eccepito nei rispettivi controricorsi dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia Sud, sia pure limitatamente al ricorso per cassazione - deve rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del ricorrente non essendosi formato alcun giudicato implicito sulla questione, in alcun modoaffrontata dalle corti di merito.

2. In conclusione, va dichiarata la carenza di legittimazione del ricorrente all’impugnazione della cartella di pagamento emessa nei confronti di Pompei Turistica Srl, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il mancato rilievo della questione nelle fasi precedenti giustifica la compensazione delle spese dei giudizi di merito. Le spesedi legittimità sono regolate per soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso,dichiara il difetto di legittimazione di VilniAlberto ad impugnare la cartella emessa nei confronti della società Pompei Turistica Srl e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna Vilni Alberto al pagamento delle spese di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito, nonché a favore di Equitalia Sud Spa, che liquida in € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva, CPA e accessori di legge. D