Cassation appeal dismissed due to failure to respond to proposal for judgment within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the customs agency's decision extinguished because the appellant failed to respond to the proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Stanleybet Malta Limited, did not request a ruling on the appeal after the 40-day deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18322/2021 R.G. proposto da : STANLEYBET MALTA LIMITED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA (TRRNNL64D44H501M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati AGNELLO DANIELA (GNLDNL65D41F158W), FERRARO FABIO (FRRFBA71S12F839X), JACCHIA ROBERTO A. (JCCRRT46L22D969T) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.141/2021depositata il 11/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 268,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così dec