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Ordinanza — n. 17228/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Equitalia appeal due to apparent lack of reasoning regarding tax notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17228/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Equitalia's appeal against a regional tax commission decision that nullified tax notices. The lower court found Equitalia failed to prove regular service of documents to the liable company, yet the reasoning was vague and failed to address specific notices. The Court ruled this constituted an apparent lack of motivation, violating constitutional requirements for judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; The Court of Cassation declares a decision void when the reasoning is merely apparent, failing to explain the logical path to the verdict or addressing specific factual disputes.

Parole chiave

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apparent lack of motivation tax collection notices service of documents constitutional minimum reasoning Cassation review standards notifica della situazione patrimoniale banca notificatrice notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018, art. 4, comma 1
04120020007623045 (relative ai crediti camerali a titolo di diritto annuale), notificate tra il 2000 e il 2002 per importi inferiori a 1.000,00 Euro ciascuna e, quindi, oggetto di annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l.
art. 145 c.p
602 del 1973 in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 7090 del 2022
Cass. n. 5470 del 2023
S.U. n. 8053 del 2014
5470 del 2023; S.U. n. 8053 del 2014;Cass.
Cass. n. 22598 del 2018
8053 del 2014;Cass. n. 22598 del 2018; Cass.
Cass. n. 13977 del 2019
22598 del 2018; Cass. n. 13977 del 2019).
Cass. n. 4166 del 2024
Allo stesso modo èapparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 2024).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27028/2016 R.G. proposto da: EQUITALIA SERVIZIO RISCOSSIONE SPA (già Equitalia Centro s.p.a.), in persona del Responsabile del contenzioso e procuratore speciale Marco Ranieri, rappresentata e difesa dall’avv. Pieremilio Sammarco, elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio in via Muzio Clementi n. 48; –ricorrente– contro ARHIRI MIHAELA, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Pardini, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Maria Francesca Corradi, in Roma in via Denza 27 –controricorrente– contro CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di F IR E NZE rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Vasi, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Livia Lorenzoni in Roma in via del Viminale n. 43 -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente- Contro COMUNE DI FIRENZE -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 742/16depositata il 19 aprile 2016; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° marzo 2024 dal Consigliere Annachiara Massafra.

FATTI DI CAUSA 1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. Con tre ricorsi contestualmente notificati, Mihaela Arhiri propose opposizione avverso varie cartelle esattoriali, emesse da Equitalia Centro s.p.a. (ora Equitalia servizi di riscossione S.p.a.), che le vennero notificate in qualità di socia illimita ta mente responsabile della società “Image di Capasso Stefania C. s.n.c.” Il giudice di prime cure accolse il ricorso della contribuente e dichiarò nulle le cartelle impugnate, compensando le spese tra le parti.

La C.T.P. ritenne, nel dettaglio, che Equitalia non avesse fornito la prova idonea dell’avvenuta regolare notifica di tali atti nei confronti della società obbligata. 2.Equitalia impugnò la decisione affermando di aver dimostrato che le cartelle fossero state notificate, prima che alla opponente, alla società di cui la stessa era illimitatamente responsabile, con conseguente interruzione della prescrizione del credito. La Commissione tributaria regionale confermò la decisione e , pertanto,respinse l’appello. Nel dettaglio si affermò che “dall’esame avvenuto nel corso della pubblica udienza e nel contraddittorio tra le parti, è emerso che la notifica o non è avvenuta regolarmente o risulta essere avvenuta presso l’indirizzo della società ma senza l’indicazione che destinatario della stessa fosse proprio la società (per talune notifiche non è stato nemmeno possibile evincere chi abbia ricevuto l’atto).” Avverso la prefata decisione ricorre Equitalia Servizio di riscossione spa con tre motivi, resiste con controricorso la contribuente, la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze si è costituita con controricorso, il Comune di Firenze è rimasto intimato, l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Firenze con la quale è stato chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a due cartelle di valore dichiarato inferiore ad euro 1.000,00. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c. per omessa motivazione, e/o motivazione apparente, e/o manifesta irriducibile contraddittorietà, e/o motivazione perplessa o incomprensibile. 2.Con il secondo motivo, ex art. 360 n. 5 c.p.c., si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata valutazione delle notifiche effettuate alla società ai fini dell’interruzione della prescrizione, nonché travisamento della prova.

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973 in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c. nella parte in cui si è ritenuta l’omessa o irregolare notifica delle cartelle alla società, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c. 4.Il primo motivo del ricorso è fondato. Com’è noto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (da ultimo Cass. n.7090 del 2022).

Ricorre il vizio di motivazione apparente, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto e diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così’ impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (da ultimo Cass. n. 5470 del 2023; S.U. n. 8053 del 2014;Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 13977 del 2019). Allo stesso modo èapparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 2024).

Nella specie la motivazione non consente di comprendere il percorsoche ha portato il giudice di merito a respingere le doglianze dell’odierna ricorrente atteso che, a fronte di un vasto numero di cartelle (ben 23), peraltro neppure specificatamente individuate nel corpo della sentenza, ed alla analitica documentazione opposta dall’agenzia, ha genericamente e apoditticamente affermato “infatti dall’analisi dell’esame avvenuto nel corso della pubblica udienza e nel contraddittorio delle parti è emerso che la notifica o non è avvenuta regolarmente o risulta essere avvenuta presso l’l’indirizzo della società ma senza l’indicazione che il destinatario della società fosse proprio la società (per talune notifiche non è stato nemmeno possibile evincere chi abbia ricevuto l’atto).” La statuizione innanzi riprodotta si pone in palese contrasto con i principi innanzi riportati non consentendo di comprendere le ragioni del rigetto della doglianza formulata dall’odierna ricorrente, in relazione aciascuna cartella impugnata . 5.Il secondo motivo ed il terzo motivo sono assorbiti. 6.Deve, infine, dichiararsi l’intervenuta estinzione del giudizio in relazione alle cartelle n. 04120000130050307 e n. 04120020007623045 (relative ai crediti camerali a titolo di diritto annuale), notificate tra il 2000 e il 2002 per importi inferiori a 1.000,00 Euro ciascuna e, quindi, oggetto di annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, convertito in l. n. 136 del 2018.

In conclusione,deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassata la decisione e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, e cassa la decisione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Dichiara l’intervenuta estinzione del giudizio in re