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Ordinanza — n. 17212/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding collection notices based on final court judgments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17212/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayer's appeal against a collection notice issued by the tax authority. The court held that since the original tax assessment had become final through a prior judgment, a subsequent reduction of the debt did not constitute a new claim requiring fresh motivation or a new assessment notice. Consequently, the collection notice was deemed valid without specific justification, and the taxpayer was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: A reduction of a tax claim definitively confirmed by a final judgment does not create a new pretenso, rendering a subsequent collection notice valid without specific motivation as it merely reflects a partial waiver of the already established debt.

Parole chiave

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tax collection notice final judgment effect partial debt reduction tax appeal dismissal procedural motivation aliquota IVA ridotta riduzione delle tasse rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
212 del 2000, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n.
D.M. n. 321 del 1999
d.lgs. n. 472 del 1997
d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
art. 112 cod. proc. civ
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Testo completo

seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 9030/2020R.G. proposto da Condotti s.r.l., rappresentata e difesa dall’ avvocato Giuseppe Sileci (PEC: giuseppe.sileci@pec.ordineavvocaticatania.it), elettivamente domiciliata in Roma, Largo Orazi e Curiazi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Vittorio Olivieri, come da procura speciale allegata al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a. - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Sicilia – sezione distaccata di Catania n. 5020 /0 5 / 20 1 9 , depositata il 20.08.2019.

Oggetto: Tributi Udita la relazione svolta dal Consigliere Tania Hmeljak nella camera di consiglio del17 gennaio 2024. RILEVATO CHE - La CTP di Catania rigettava il ricorso propost o da l la Condotti s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 29320130025663009, riguardante imposte dirette e IVA, riferibili all’anno 2002; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania rigettava l’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto qui rileva,che: - l’integrazione o la modificazione in diminuzione dell’avviso di accertamento originario, diversamente da quella in aumento, non necessita di una motivazione particolare, non integrando una nuova pretesa tributaria, ma soltanto una pretesa “minore”; - nella specie, poichè si trattava di una riduzione parziale della originaria pretesa impositiva che era stata definitivamente confermata dalla sentenza della CTR, passata in giudicato, riguardante l’originario avviso di accertamento, la cartella esattoriale non necessitava di una previa emissione di un nuovo provvedimento impositivo; -anche la censura sul difetto di motivazione della cartella impugnata era infondata, in quanto era sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che permett e ssero l ’individuazione dell’atto impositivo, essendo richiesta, ai fini del “contenuto minimo” della cartella di pagamento, come previsto dal D.M. n. 321 del 1999, l’indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo e non occorrendo una elencazione analitica degli stessi; -la cartella conteneva il richiamo espresso all’avviso di accertamento impugnato e alla pronuncia giudiziale, divenuta definitiva, che lo aveva parzialmente confermato, per cui costituiva adeguata motivazione l’indicazione del titolo in base al quale era sorta la pretesa, che era costituito dall’atto impositivo originario, come parzialmente confermatodal giudice tribut a rio ; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; -la Riscossione Sicilia r imaneva intimata .

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o , la ricorrente società de duce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. in l. n. 564 del 1994, 2 e 4 del d.m. n. 37 del 1997, 6 e 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso la nullità della cartella di pagamento impugnata per omessa notificazione dell’atto presupposto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso il vizio di difetto di motivazione della cartella di pagamento; - entrambi i motiv i , che vanno esaminato congiuntamente, in quanto connessi, sonoinfondati ; -è pacifico che l’Ufficio non ha emesso un nuovo atto impositivo, ma si è limitato ad iscrivere a ruolo un a pretesa inferiore a quella risultante dal prodromico avviso di accertamento; - l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di ridurre la pretesa, sebbene questa fosse stata ormai definitivamente accertata a seguito del passaggio in giudicato della sentenza riguardante l’impugnazione del prodromico avviso di accertamento, in quanto ha riconosciuto la sussistenza di alcuni errori nella determinazione del ricarico medio ponderato, calcolato in sede di verifica ; di conseguenza, con un provvedimento interno del 31.01.2013 (v. p. 2 del controricorso), ha ridotto le imposte accertate e le relative sanzioni , procedendo ad effettuare l’iscrizione a ruolo di una somma inferiore a quella risultante dalla sentenza definitiva, emessa nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo; - la rinuncia ad una parte della pretesa è stata una libera scelta dell’Agenzia, dettata dal rilievo di un errore di calcolo, ma il titolo sul quale si fonda l’iscrizione a ruolo rimane pur sempre la sentenza irrevocabile, emessa all’esito del giudizio di impugnazione, relativo all’avviso di accertamento; - poiché si trattava di una mera rinuncia ad una parte del credito, definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato, la stessa non doveva essere preceduta da un nuovo avviso di accertamento e nemmeno da una comunicazione , anche perchè non comporta va alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e consolidato a seguito della decisione giudiziaria ormai irrevocabile; - di conseguenza, non era necessaria neppure u na specifica motivazione della successiva cartella esattoriale , avendo avuto la contribuente piena contezza dell’originaria pretesa, peraltro definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato, indicata nella cartella impugnata; -con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul terzo motivo di appello, con il quale era stata censurata la sentenza di primo grado, che aveva negato il diritto della contribuente dibeneficiare, in relazione alle sanzioni, della definizione agevolataprevista dal d.lgs. n. 472 del 1997; -anche questo motivo è infondato;- la Commissione regionale si è implicitamente pronunciata sul predetto motivo di appello, laddove ha correttamente ritenuto che non vi fosse stata alcuna “nuova” pretesa , ma solo una riduzione parziale di quella originaria, a seguito della quale non era nuovamente attivabile la procedura di definizione agevolata prevista per le sanzioni; - il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, mentre nulla va disposto nei confronti dell’agente della riscossione, che è rimasto intimato;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma