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Decreto — n. 17186/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, ordering appellant to pay procedural costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 17186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. Although the appellant had previously filed a request against a regional tax commission decision, they subsequently renounced the proceedings on August 2, 2023. The court ruled that since the opposing party did not accept the withdrawal, the judgment must be dismissed and the appellant ordered to pay the associated procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal without acceptance by the opposing party results in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings procedural costs tax litigation supreme court ruling

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 2 agosto2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 2 agosto2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 9772/2017proposto da: MARCO BARTOLINI SALIMBENI VIVAI,rappresentato e difeso dall’avv. Luciano Filippo Bracci Anselmi Medici ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Mauro Fiore in Roma, via XX Settembre n. 118; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5981/2/2016, depositata il 13 ottobre 2016. Visto l’atto depositato il 2 agosto2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che si deve provvedere sulle spese non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.153,00, oltre a spese prenotate a debito. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/06/2024 Il P