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Ordinanza — n. 17185/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation revokes tax extinction decree due to factual error regarding VAT settlement procedure outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17185/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court revoked the tax authority's decree extinguishing the VAT dispute because the administrative record incorrectly stated the tax settlement was finalized. While the revocation was granted based on this factual error, the court simultaneously declared the underlying matter extinguished since the taxpayer had successfully completed the expedited settlement procedure. Consequently, the litigation was formally closed with costs allocated to the parties.

Regesto Legislator

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Art. 5 l. n. 130 del 2022; Art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022: A revocation decree based on a factual error regarding the outcome of a tax settlement procedure must be revoked, yet the substantive dispute remains extinguished if the settlement was actually completed.

Parole chiave

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tax extinction decree factual error revocation VAT settlement procedure cessation of litigation Cassation revocation revoca della decisione amministrativa revoca del brevetto impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 l. n. 130 del 2022
Decreto di estinzione ex art. 5 l. n. 130 del 2022 –Revocazione – Successiva definizione ex.
Art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Con successiva istanza l’Agenzia delle entrate, evidenziava che SINTESI E RICERCA Spa aveva aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-203, l.
Art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
11979/2023 il processo veniva peraltro estinto atteso l’avvenuto inserimento dell’atto impositivo impugnato, e del relativo giudizio, nell’elenco formato ex art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, inviato dall’Agenzia delle entrate e attestante la regolare definizione della controversia.
Art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022
Con successiva istanza l’Agenzia delle entrate, evidenziava che SINTESI E RICERCA Spa aveva aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022 con riguardo all’originario avviso e tale procedura si era conclusa positivamente.
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14144/2023R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro SINTESI E RICERCA Spa –intimata – avverso il decreto della Corte di cassazione n. 11979/2023 del 5 maggio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE 1. L’Agenzia delle entrate impugnava per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR del Piemonte n. 690/02/2019, depositata in data 31 maggio 2019, che, confermando la decisione della CTP di Torino, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di SINTESI E RICERCA Spa ai fini Iva per l’anno 2011 in relazione all’omessa fatturazione quale cessione gratuita di beni imponibile , Oggetto:

Decreto di estinzione ex art. 5 l. n. 130 del 2022 –Revocazione – Successiva definizione ex. Art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 rilevante ex art . 2, secondo comma, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972 , l’avvenuta emissione di note di credito per il 100% del valore dei beni venduti nell’ipotesi in cui il cessionario, cui restavano i suddetti beni, avesse riscontrato impurità nei beni ceduti.

2. La contribuente si costituiva con controricorso e, nelle more del giudizio, presentava istanza di definizione ai sensi dell’art. 5 l. n. 130 del 2022.

3. L’amministrazione finanziaria denegava la richiesta di condono per superamento dei limiti di valore stabiliti per legge.

4. Il diniego non veniva opposto.

5. Con decreto n. 11979/2023 il processo veniva peraltro estinto atteso l’avvenuto inserimento dell’atto impositivo impugnato, e del relativo giudizio, nell’elenco formato ex art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, inviato dall’Agenzia delle entrate e attestante la regolare definizione della controversia.

6. Con ricorso l’Agenzia delle entrate chiedeva la revocazione del suddetto decreto per errore di fatto atteso l’avvenuto deposito in giudizio dell’atto di diniego della definizione agevolata.

7. La società contribuente è rimasta intimata.

8. Con successiva istanza l’Agenzia delle entrate, evidenziava che SINTESI E RICERCA Spa aveva aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022 con riguardo all’originario avviso e tale procedura si era conclusa positivamente. Chiedeva, pertanto, che, previa revoca del decreto di estinzione impugnato, fosse dichiarata, con riguardo alla causa iscritta al N.R.G. 25794/2019,la cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE 1. Va accolto il ricorso per revocazione del decreto di estinzione n. 11979/2023 attesa l’avvenuto deposito, nel giudizio revocando, del diniego di definizione agevolata, da cui l’errata affermazione di un fatto decisivo (la positiva definizione della definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022) invece incontestabilmente escluso dai documenti di causa.

2. Passando al giudizio rescissorio e, dunque, al giudizio di cui al N.R.G. 25794/2019, alla luce dell’istanza dell’Agenzia delle entrate (corredata della nota della Direzione Provinciale di Torino del 25 luglio 2023) va peraltro dichiarata la cessazione della materia del contendere per l’intervenuta regolare definizione agevolata del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 186-203, l. n. 197 del 2022, risultando attestata dall’Amministrazione la prova del pagamento di quanto dovuto per il suo perfezionamento.

3. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte, previa revoca del decreto di estinzione n. 11979/2023 del 24 aprile 2023 emesso ai sensi dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022, dichiara estinto il processo di cui alla causa N.R.G. 25794/2019ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197