Cassation court dismisses tax agency appeal regarding extinguished civil proceedings under new legislative framework.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared civil proceedings extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular conclusion of the dispute without any formal objection. Consequently, the court ruled the process extinguished and assigned costs to the party who had advanced them, rejecting the tax agency's challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3 del d.l. n. 13 del 2023: The insertion of a case into the statutory list for extinguishing proceedings constitutes the regular conclusion of the dispute, thereby extinguishing the process and assigning costs to the party who advanced them, unless parties request a hearing under Art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22619/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PISANO PREFABRICATI SRL UNIPERSONALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA CHIARINI avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 637/01/2015 depositata il 19/2/2015, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; tenuto conto altresì della comunicazione dall’Agenzia delle Entrate, attestante la regolarità della definizione della lite; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROC