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Decreto — n. 17143/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: process extinguished due to lack of administrative denial under tax facilitation law.

Numero d'incarto Decreto — n. 17143/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the civil procedure extinguished because the tax authority had not issued a formal denial of the applicant's request for a simplified tax definition. The plaintiff, Tre Esse Italia S.r.l., challenged a tax assessment, but the relevant administrative body failed to respond with a negative decision within the statutory timeframe. Consequently, the court applied the automatic extinction rule found in the tax facilitation law, leaving the plaintiff to bear the costs of the now-terminated proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; If the administrative authority fails to issue a denial within the prescribed period for a tax facilitation request, the civil process is automatically extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax facilitation procedure administrative inaction process extinction civil procedure law tax assessment appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 200 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
comma 198 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9872/2021 R.G. proposto da TRE ESSE ITALIA S.R.L., rappresentat a e difesadall'avvocato CICERCHIA RENATO contro RENAULT RETAIL GROUP ITALIA S.P.A., rappresentatae difesa dall'avvocato PELLEGRINI STEFANO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 539 /11 /2021 depositata il 01/02/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO