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Decreto — n. 17138/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17138/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 4013/2017proposto da: ANDREA SANTO PAOLO LANZANI DELLERA, in qualità di erede del sig. GIANCARLO LANZANI DELLERA,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Alfredo Tosca e Giovanni Galoppi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina n. 42; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4318/33/2016, depositata il 21 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17138/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 4013/2017proposto da: ANDREA SANTO PAOLO LANZANI DELLERA, in qualità di erede del sig. GIANCARLO LANZANI DELLERA,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Alfredo Tosca e Giovanni Galoppi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina n. 42; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4318/33/2016, depositata il 21 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

l ricorso n. 4013/2017proposto da: ANDREA SANTO PAOLO LANZANI DELLERA, in qualità di erede del sig. GIANCARLO LANZANI DELLERA,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro , dagli avv.ti Alfredo Tosca e Giovanni Galoppi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Sistina n. 42; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4318/33/2016, depositata il 21 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/06/2024 Il P