Decreto — n. 17129/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl ricorso n. 20644/2017proposto da: KENNAMETAL ITALIA SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Francesco Florenzano, Roberto Cursano e Serena Fantinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberto Cursano e Serena Fantinelliin Roma, viale di villa Massimo n. 57; -ricorrente principale e controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3243 / 8 /201 7 , depositata il 18 luglio2017.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17129/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Visto l’atto depositato il 23novembre 2023 con il quale l a ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver definito la controversia ai sensi dell’art 1, commi 213 e ss., L. n. 197/2022; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinunciae rinunciato al ricorso presentato in via incidentale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
l ricorso n. 20644/2017proposto da: KENNAMETAL ITALIA SPA,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro,dagli avv.ti Francesco Florenzano, Roberto Cursano e Serena Fantinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Roberto Cursano e Serena Fantinelliin Roma, viale di villa Massimo n. 57; -ricorrente principale e controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente principale e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3243 / 8 /201 7 , depositata il 18 luglio2017.
Visto l’atto depositato il 23novembre 2023 con il quale l a ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver definito la controversia ai sensi dell’art 1, commi 213 e ss., L. n. 197/2022; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinunciae rinunciato al ricorso presentato in via incidentale; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 17/06/2024 Il P