Cassation court dismisses appeal regarding tax registration duties, rejecting preclusion arguments between distinct property transfers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Ghiac S.r.l. against a regional tax commission decision denying a stay of proceedings. The court found that two separate property transfers between different companies triggered distinct tax assessments, meaning the outcome of the first case did not legally preclude the second. Consequently, the court ruled that no suspension was necessary under the relevant procedural law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 1-bis d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 10-bis legge 27/07/2000 n. 212: When distinct property transfers involve separate tax assessments and different taxpayers, the resolution of one proceeding does not constitute a necessary logical prerequisite for the other, thereby excluding the requirement to suspend the current litigation.
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/2022R.G., proposto DA la “Ghiac S.r.l .”, con sede in Torino, in persona dell’amministratrice unicapro tempore, rappresentata e difes a dalla Prof. Avv. Livia Salvini, c on studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delPiemonte il 16 giugno 2021 , n. 438/01/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 maggio 2024dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO ABUSO DEL DIRITTOudito per la r icorrent e l’ Avv. Davide De Girolamo , in sostituzione della Prof. Avv. Livia Salvini, che ha concluso per l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv.Angelo De Curtis , che ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha concluso peril rigetto. FATTI DI CAUSA 1. La “Ghiac S.r.l .” (società controllata per intero d a lla “ IPI S.p.A.”, a sua volta interamente controllata dalla “Mi.mo.se.
S.p.A.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 16 giugno 2021, n. 438/01/2021 , che, in contro versia su impugnazione di avvisodi rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro , ipotecaria e catastale , in relazione al l a vendita dalla “Manzoni 44 S.r.l.”(società controllata per intero dalla “IPI S.p.A.”, a sua volta interamente controllata dalla “Mi.mo.se. S.p.A.”)alla “Ghiac S.r.l.”, con atto notarile del 10 ottobre 2013,di immobili con destinazione abitativa in Milano alla Via Alessandro Manzoni n. 44, a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l’avveramento della condizione risolutiva della mancata rivendita entro il termine di tre anni dall’acquisto (imposta di registro in misura dell’1%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa),ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino il 25 giugno 2019, n. 921/06/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2.
L a C ommissione t ributaria r egionale del Piemonte ha confermatola decisione di primo grado – che aveva rigettato il ricorso originario - sul presupposto che l’atto impositivo in contestazione riguardava il titolo di acquisto della “Ghiac S.r.l.” dalla “Manzoni 44 S.r.l.”,per cui non si poteva ravvisare alcuna pregiudizialità del procedimento avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto impositivo riguardante il titolo di acquisto della “Manzoni 44 S.r.l.” dalla “Release S.r.l.” dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, né si poteva delineare la ricorrenza di una doppia imposizione gravante sul medesimo presupposto di imposta.
3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.
5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bisdella legge 27 luglio 2000, n. 212, e dei principi di capacità contributiva e proporzionalità, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente escluso dal giudice di secondo grado che si dovesse tener conto degli effetti fiscali complessivi dell’operazione posta in essere dalla “Manzoni 44 S.r.l.” e dalla “Ghiac S.r.l.”al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni usufruite per il riscatto degli immobili dalla “Release S.r.l.”. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2[recte: 1- bis ] , del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata esclusa dal giudice di secondo grado la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità del giudizio pendente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia tra l’Agenzia delle Entrate e la “Manzoni 44 S.r.l.” rispetto al presente giudizio tra la “Ghiac S.r.l.” e l’Agenzia delle Entrate, facendo leva sulla «presenza di due distinti atti di compravendita, l'uno concluso tra Release S.r.l. e MANZONI, e l'altro tra MANZONI e GHIAC».
2. I suddetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 2.1 La ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (quale introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, e modificato dall’art. 7, comma 15, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), che disciplina l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, deducendo che: «Guardando al caso di specie, è dunque evidente come la rettifica operata dall’A.f. a carico di GHIAC, nonostante la precedente emissione di un distinto avviso di liquidazione nei confronti di MANZONI, sfoci in una duplicazione del prelievo fiscale sul medesimo trasferimento immobiliare, in contrasto con le previsioni dell’art. 10-bis e con la stessa ratio delle norme asseritamente eluse da MANZONI attraverso l’operazione oggetto di contestazione. Ed invero, delle due l’una:
a) preso atto dell’assenza di sostanza economica dell’operazione contestata, in linea con le prescrizioni dell’art. 10-bis, l’A.f. avrebbe dovuto disconoscere gli effetti fiscali complessivi del trasferimento disposto da MANZONI a favore di GHIAC, con conseguente recupero delle sole agevolazioni indebitamente fruite dalla cedente MANZONI. Alcun recupero d’imposta avrebbe dovuto essere, per contro, disposto a carico dell’odierna ricorrente GHIAC, non avendo la società –in linea con la tesi dell’Ufficio – mai acquisito (se non su un piano di pura vestizione giuridica) la disponibilità dei fabbricati formalmente trasferiti da MANZONI;
b) smentendo i presupposti di fondo del primo accertamento (i.e. la natura elusiva e, quindi, l’artificiosità del trasferimento degli immobili da MANZONI a GHIAC), l’A.f. avrebbe potuto procedere al recupero delle agevolazioni indebitamente fruite da GHIAC, non avendo la società rivenduto nel successivo triennio gli immobili acquistati da MANZONI». 2.2 Tuttavia, l’impugnato avviso di liquidazione (che è stato prodotto anche nel presente procedimento) non ha contestato alla contribuente la compartecipazione (ancorché a monte del proprio acquisto) ad alcuna condotta abusiva o elusiva, che possa giustificare il richiamo all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, essendosi limitata a comminare la revoca delle agevolazioni previste, rispettivamente, dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa –parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per l’imposta di registro, nonché dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (quale modificato dall’art. 3, comma 15, lett. a, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30) e dalla nota dell’art. 1 della tariffa annessa al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (quale modificato dall’art. 3, comma 15, lett. b, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), per le imposte catastale ed ipotecaria, « per i trasferimenti dei fabbricati o porzioni di fabbricato esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, non avendo l’impresa acquirente provveduto a ritrasferire l’immobile entro il trienniodalla data dell’atto».
Difatti, si può leggere in motivazione che: « Nello specifico la società non ha rivenduto nei tre anni dall’acquisto gli immobili abitativi acquistati con atto notarile n. 2013/IT/7347 registrato presso l’Ufficio di Torino 4 in data 11/10/2013. Più precisamente, all’interno di tale atto, la società accertata si obbligava a trasferire le porzioni immobiliari acquistate entro tre anni dalla data di stipula. Tuttavia, nei controlli effettuati in Anagrafe Tributaria sugli immobili acquisiti usufrendo delle summenzionate agevolazioni (trattasi di immobili censiti al catasto dei fabbricati del Comune di Milano F. 351, part. 119 sub. 751 –750 – 730, siti in Via Manzoni 44, Milano) l’Ufficio, non avendo rinvenuto alcuna rivendita relativa a tali immobili, ha proceduto col presente accertamento per il recupero delle imposte dovute con le relative sanzioni e interessi», in base alla nota II-ter dell’art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 2.3A ben vedere, quindi, non si può lamentare una presunta «duplicazione del prelievo fiscale sul medesimo trasferimento immobiliare», deducendo che «(a)lcun recupero d’imposta avrebbe dovuto essere, per contro, disposto a carico di GHIAC, non avendo la società – in linea con la tesi dell’Ufficio – mai acquisito (se non su un piano di pura vestizione giuridica) la disponibilità dei fabbricati formalmente trasferiti da MANZONI».
Invero, nonostante la sua considerazione come mero “frammento” della condotta elusiva nella ricostruzione complessiva dei fatti integranti violazione dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione al primo trasferimento dalla “Release S.r.l.” alla “Manzoni 44 S.r.l.”, il secondo trasferimento dalla “Manzoni 44 S.r.l.” alla “Ghiac S.r.l.” è stato, comunque, oggetto di separato avviso di liquidazione nei confronti della “Ghiac S.r.l.”, alla quale l’Ufficio Provinciale di Torino dell’Agenzia delle Entrate non ha contestato – come, invece, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Milano ha fatto con la “Manzoni 44 S.r.l.” - l’elusione della disciplina sulle agevolazione fiscali, bensì la decadenza dalle agevolazioni fiscali (a propria volta invocate) per la mancata rivendita degli immobili entro il triennio dall’acquisto. 2.4 A tale proposito, quindi, la sentenza impugnata ha correttamente motivato che:
« Come già correttamente osservato dal primo giudice, siamo in presenza di due distinti atti di compravendita, l’uno concluso tra “Release S.r.l.” e MANZONI, e l’altro tra MANZONI e GHIAC, odierna appellante, per cui gli Uffici competenti hanno emesso rispettivi avvisi, così come diversi sono i soggetti sui quali tali atti sono destinati ad incidere, e differenti sono le pretese impositive fatte valere, il che porta ad escludere la ricorrenza di una doppia imposizione gravante sul medesimo presupposto d’imposta». 2.5 Tali conclusioni portano , altresì, ad escludere che la definizione della controversia pendente tra l’Agenzia delle Entrate e la “Manzoni 44 S.r.l.”, in ordine all’elusione fiscale, possa essere pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia pendente tra l’Agenzia delle Entrate e la “Ghiac S.r.l.”, in ordine alla decadenza dalle predette agevolazioni, evidenziandosi l’insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione necessaria del presente procedimento ai sensi dell’art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (quale introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. o, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156).
Difatti, la definizione dell’uno non costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto tra giudicati.
3. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 9.500,00per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così