Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 17095/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement and withdrawal of lawsuit by the municipality.

Numero d'incarto Decreto — n. 17095/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The municipality of Jesi had previously filed an appeal against a regional tax commission decision but subsequently reached a settlement with the defendant. Consequently, the court ruled that no further proceedings were necessary as the dispute was resolved through conciliation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When a party withdraws an appeal after reaching a settlement, the court must declare the litigation extinguished without addressing the merits of the original claim.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal settlement agreement extinction of litigation municipal tax dispute civil procedure code transitional settlement supreme court ruling

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

l ricorso n. 23437/2022proposto da: COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -ricorrente - contro URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 426/5/2022, depositata il 12 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia; vista la documentazione depositata dalla parte controricorrente attestante l’intervenuto accordo transattivo; considerato che, pertanto, non si deve provvedere sulle spese, avendo la controricorrente sostanzialmente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/06/2024 Il