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Decreto — n. 17080/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17080/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17080/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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l ricorso n. 23500/2022proposto da: COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -ricorrente - contro URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 427/5/2022, depositata il 12 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia; vista la documentazione depositata dalla parte controricorrente attestante l’intervenuto accordo transattivo; considerato che, pertanto, non si deve provvedere sulle spese, avendo la controricorrente sostanzialmente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17080/2024 — snciv · Corte di Cassazione: l ricorso n. 23500/2022proposto da: COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -ricorrente - contro URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 427/5/2022, depositata il 12 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia; vista la documentazione depositata dalla parte controricorrente attestante l’intervenuto accordo transattivo; considerato che, pertanto, non si deve provvedere sulle spese, avendo la controricorrente sostanzialmente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

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Testo completo

l ricorso n. 23500/2022proposto da: COMUNE DI JESI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Rosina Maffei; -ricorrente - contro URBANI MARIA ANTONIETTA,rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Speciale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Monte Zebio n. 32; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 427/5/2022, depositata il 12 aprile 2022. Visto l’atto depositato il 26 febbraio 2024 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia; vista la documentazione depositata dalla parte controricorrente attestante l’intervenuto accordo transattivo; considerato che, pertanto, non si deve provvedere sulle spese, avendo la controricorrente sostanzialmente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/06/2024 Il